Cassazione Civile, Ordinanza n. 00118/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'azienda sanitaria contro il pagamento richiesto da una casa di cura per prestazioni sanitarie rese a favore di personale dell'ente. Il tribunale aveva revocato il decreto per la sorte capitale, già pagata, ma aveva riconosciuto interessi legali dal 91° giorno successivo al ricevimento di ciascuna fattura. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 e valorizzando una convenzione sanitaria del 1991, ritenuta ancora operante nonostante il sistema di preaccreditamento/accreditamento introdotto dalla normativa successiva. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nullità per extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione delle norme sul sistema di accreditamento e sulla disciplina regionale, sostenendo la caducazione della convenzione del 1991; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; erronea integrazione del contratto ai sensi della normativa regionale; erronea valutazione della sospensione dei pagamenti per verifica del rapporto dare-avere; violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione di una missiva; inefficacia della transazione intervenuta tra le parti rispetto al presente credito; censura sulle spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sulla transazione, ma ha accolto i motivi centrali relativi alla debenza degli interessi e alla perdurante efficacia della convenzione, ritenendo contraddittoria e giuridicamente errata la motivazione della corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi fondati, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto che, nel rapporto con la pubblica amministrazione e con le aziende sanitarie, il credito pecuniario non sia liquido ed esigibile, ai fini degli interessi corrispettivi, fino all'emissione del titolo di spesa secondo la contabilità pubblica; ha inoltre escluso che la convenzione sanitaria del 1991 potesse ritenersi automaticamente ultrattiva dopo l'introduzione del sistema di accreditamento, che aveva comportato la cessazione dei rapporti convenzionali anteriori. Ha considerato logicamente e giuridicamente contraddittoria la motivazione della corte d'appello sulla decorrenza automatica degli interessi e sulla contemporanea evocazione di mora ex persona e mora ex re. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il motivo sulla transazione è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una diversa interpretazione dell'atto negoziale, non censurabile in cassazione se sorretta da congrua motivazione.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la censura è stata però ritenuta non decisiva sul punto degli interessi perché la domanda era comunque riferibile anche agli interessi di mora.
gli interessi corrispettivi presuppongono che il credito sia liquido ed esigibile; per la P.A. tale requisito va letto alla luce del procedimento di liquidazione e del titolo di spesa.
richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla dedotta esistenza di ulteriori rapporti contrattuali e alla sospensione dei termini di pagamento.
richiamato tra le censure sul modo in cui il giudice deve decidere secondo diritto.
richiamato nella censura relativa alla valutazione della missiva del 1991.
richiamato nel motivo sulla transazione e sulla persistenza dell'interesse ad agire.
richiamato per qualificare e interpretare gli accordi transattivi intervenuti tra le parti.
richiamato per la statuizione sulle spese processuali, dipendente dall'esito del giudizio.
richiamato nel motivo sulla transazione e sulle spese.
art. 270 r.d. n. 827 del 1924
per i crediti verso la P.A. il credito non è liquido ed esigibile prima dell'emissione del titolo di spesa.
non si applica come regola generale di obbligazione portabile alle somme dovute dalle aziende sanitarie soggette a contabilità pubblica.
la mora automatica richiede i presupposti della mora ex re; non è configurabile nei termini ritenuti dalla corte territoriale nel caso in esame.
richiamato nel motivo sull'integrazione del contratto alla luce della normativa regionale.
art. 58 l.r. Veneto n. 18 del 1980
richiamato per la fatturazione e i termini di pagamento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina sopravvenuta dell'accreditamento.
il passaggio al sistema di accreditamento ha comportato la cessazione delle convenzioni anteriori e la necessità di nuovi rapporti autorizzativi/contrattuali.
ha inciso sul sistema sanitario sostitutivo del precedente convenzionamento, senza conservare automaticamente efficacia alla convenzione pregressa.
richiamato dalla corte d'appello per la mora automatica, ma la Cassazione ha ritenuto erroneo applicarlo sulla base della convenzione del 1991 e della qualificazione del credito verso la P.A.
richiamato nel ricorso e nella motivazione della sentenza impugnata per la disciplina degli interessi nelle transazioni commerciali.
Massime di principio
- Nei rapporti di credito verso la pubblica amministrazione, e in particolare verso le aziende sanitarie, gli interessi corrispettivi non decorrono finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile all'esito del procedimento di liquidazione contabile e dell'emissione del titolo di spesa, secondo la disciplina della contabilità pubblica.
- La nozione di liquidità del credito nei confronti della P.A. non coincide integralmente con quella civilistica comune: la liquidazione richiede il completamento del procedimento amministrativo-contabile previsto per la spesa pubblica.
- Il sistema dell'accreditamento nel servizio sanitario nazionale ha natura sostitutiva del precedente convenzionamento esterno; le convenzioni anteriori non restano automaticamente efficaci per il solo fatto della prosecuzione dell'attività o del preaccreditamento.
- La debenza degli interessi moratori e quella degli interessi corrispettivi poggiano su presupposti diversi e non possono essere confuse nella motivazione del giudice di merito.
- In cassazione, l'interpretazione di un accordo transattivo tra le parti è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione illogica, non potendosi opporre una diversa lettura del contenuto negoziale quando la motivazione sia congrua.
- Quando tra le parti esistono plurime controversie, la transazione va interpretata con riferimento alle specifiche liti effettivamente ricomprese nell'accordo, e non sulla base di espressioni generiche o ampie in astratto.
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