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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00118/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'azienda sanitaria contro il pagamento richiesto da una casa di cura per prestazioni sanitarie rese a favore di personale dell'ente. Il tribunale aveva revocato il decreto per la sorte capitale, già pagata, ma aveva riconosciuto interessi legali dal 91° giorno successivo al ricevimento di ciascuna fattura. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002 e valorizzando una convenzione sanitaria del 1991, ritenuta ancora operante nonostante il sistema di preaccreditamento/accreditamento introdotto dalla normativa successiva. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nullità per extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione delle norme sul sistema di accreditamento e sulla disciplina regionale, sostenendo la caducazione della convenzione del 1991; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; erronea integrazione del contratto ai sensi della normativa regionale; erronea valutazione della sospensione dei pagamenti per verifica del rapporto dare-avere; violazione dell'art. 116 c.p.c. nella valutazione di una missiva; inefficacia della transazione intervenuta tra le parti rispetto al presente credito; censura sulle spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sulla transazione, ma ha accolto i motivi centrali relativi alla debenza degli interessi e alla perdurante efficacia della convenzione, ritenendo contraddittoria e giuridicamente errata la motivazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi fondati, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto che, nel rapporto con la pubblica amministrazione e con le aziende sanitarie, il credito pecuniario non sia liquido ed esigibile, ai fini degli interessi corrispettivi, fino all'emissione del titolo di spesa secondo la contabilità pubblica; ha inoltre escluso che la convenzione sanitaria del 1991 potesse ritenersi automaticamente ultrattiva dopo l'introduzione del sistema di accreditamento, che aveva comportato la cessazione dei rapporti convenzionali anteriori. Ha considerato logicamente e giuridicamente contraddittoria la motivazione della corte d'appello sulla decorrenza automatica degli interessi e sulla contemporanea evocazione di mora ex persona e mora ex re. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il motivo sulla transazione è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una diversa interpretazione dell'atto negoziale, non censurabile in cassazione se sorretta da congrua motivazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la censura è stata però ritenuta non decisiva sul punto degli interessi perché la domanda era comunque riferibile anche agli interessi di mora.

  • art. 1282 c.c.

    gli interessi corrispettivi presuppongono che il credito sia liquido ed esigibile; per la P.A. tale requisito va letto alla luce del procedimento di liquidazione e del titolo di spesa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla dedotta esistenza di ulteriori rapporti contrattuali e alla sospensione dei termini di pagamento.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le censure sul modo in cui il giudice deve decidere secondo diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa alla valutazione della missiva del 1991.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla transazione e sulla persistenza dell'interesse ad agire.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per qualificare e interpretare gli accordi transattivi intervenuti tra le parti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la statuizione sulle spese processuali, dipendente dall'esito del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla transazione e sulle spese.

  • art. 270 r.d. n. 827 del 1924

    per i crediti verso la P.A. il credito non è liquido ed esigibile prima dell'emissione del titolo di spesa.

  • art. 1182 c.c.

    non si applica come regola generale di obbligazione portabile alle somme dovute dalle aziende sanitarie soggette a contabilità pubblica.

  • art. 1219 c.c.

    la mora automatica richiede i presupposti della mora ex re; non è configurabile nei termini ritenuti dalla corte territoriale nel caso in esame.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato nel motivo sull'integrazione del contratto alla luce della normativa regionale.

  • art. 58 l.r. Veneto n. 18 del 1980

    richiamato per la fatturazione e i termini di pagamento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina sopravvenuta dell'accreditamento.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    il passaggio al sistema di accreditamento ha comportato la cessazione delle convenzioni anteriori e la necessità di nuovi rapporti autorizzativi/contrattuali.

  • art. 6 l. n. 724 del 1994

    ha inciso sul sistema sanitario sostitutivo del precedente convenzionamento, senza conservare automaticamente efficacia alla convenzione pregressa.

  • art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato dalla corte d'appello per la mora automatica, ma la Cassazione ha ritenuto erroneo applicarlo sulla base della convenzione del 1991 e della qualificazione del credito verso la P.A.

  • art. 8 d.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato nel ricorso e nella motivazione della sentenza impugnata per la disciplina degli interessi nelle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • Nei rapporti di credito verso la pubblica amministrazione, e in particolare verso le aziende sanitarie, gli interessi corrispettivi non decorrono finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile all'esito del procedimento di liquidazione contabile e dell'emissione del titolo di spesa, secondo la disciplina della contabilità pubblica.
  • La nozione di liquidità del credito nei confronti della P.A. non coincide integralmente con quella civilistica comune: la liquidazione richiede il completamento del procedimento amministrativo-contabile previsto per la spesa pubblica.
  • Il sistema dell'accreditamento nel servizio sanitario nazionale ha natura sostitutiva del precedente convenzionamento esterno; le convenzioni anteriori non restano automaticamente efficaci per il solo fatto della prosecuzione dell'attività o del preaccreditamento.
  • La debenza degli interessi moratori e quella degli interessi corrispettivi poggiano su presupposti diversi e non possono essere confuse nella motivazione del giudice di merito.
  • In cassazione, l'interpretazione di un accordo transattivo tra le parti è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione illogica, non potendosi opporre una diversa lettura del contenuto negoziale quando la motivazione sia congrua.
  • Quando tra le parti esistono plurime controversie, la transazione va interpretata con riferimento alle specifiche liti effettivamente ricomprese nell'accordo, e non sulla base di espressioni generiche o ampie in astratto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniMora
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicatoBuona fede e correttezza

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