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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17097/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/09/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Lecce aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza del 10/06/2022 che aveva dichiarato non estinta la pena per l'esito negativo dell'affidamento in prova terapeutico e disponeva 60 giorni di detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva ritenuto sintomatica di "scarsissima adesione al programma riabilitativo e risocializzante" la condotta del ricorrente consistente in infedele autocertificazione ai fini dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato (fatto risalente al 21/09/2017), commessa nel periodo di affidamento. Sbrò deduceva violazione di art. 94 d.P.R. n. 309/1990, artt. 106 e 133 c.p., art. 3 Cost. e art. 51 l. 26/7/1975 n. 354, lamentando che il Tribunale aveva operato un illegittimo eccessivo rilievo del carico pendente (non definitivo, essendovi appello) senza considerare la relazione positiva dell'Uepe e la natura non particolarmente grave della condotta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio, lasciando comunque libero l'esito ma richiedendo che il Tribunale rispetti i principi espressi dalla Corte. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito aveva qualificato il fatto pendente come indice di "scarsissima adesione" senza inserirlo in una valutazione globale e senza tener conto della relazione positiva dell'Uepe e dell'assenza di condanne definitive. La Corte ha, inoltre, ricordato il principio consolidato secondo cui, nella valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è necessaria una valutazione complessiva della condotta durante l'intero periodo di prova e che fatti successivi alla scadenza della misura possono essere presi in considerazione solo se rilevanti per qualità, gravità e prossimità temporale rispetto alla conclusione della misura.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    Invocato dal ricorrente come norma rilevante per la valutazione degli effetti della condotta del soggetto in rapporto alla misura alternativa; dalla sentenza non emerge una specifica applicazione testuale della norma, ma il richiamo rientra nel più ampio contesto delle regole che disciplinano le misure di trattamento e le conseguenze di comportamenti pregiudizievoli.

  • art. 106 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente; nella motivazione della Corte non è stata data una interpretazione specifica di questo articolo, ma il richiamo attiene alla disciplina delle misure e delle cause di non assoggettabilità/effetti processuali sulla misura alternativa.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato nella censura; la sentenza non sviluppa una interpretazione puntuale dell'articolo, ma il contesto evidenzia che la valutazione della gravità del fatto e del risarcimento sociale del condannato deve essere compiuta con criterio globale e proporzionato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente (principio di uguaglianza/diritto alla dignità e al recupero sociale); la Corte ribadisce indirettamente che la valutazione dell'esito della misura deve rispettare criteri di proporzionalità e di effettivo perseguimento delle finalità rieducative.

  • art. 51 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La norma inerente l'ordinamento penitenziario è richiamata in relazione ai doveri di valutazione e vigilanza sulle misure alternative: la Corte richiama il principio che l'esito della prova va valutato globalmente alla luce delle finalità rieducative e che elementi successivi possono essere considerati solo se rilevanti per qualità, gravità e prossimità temporale.

Massime di principio

  • La valutazione dell'esito dell'affidamento in prova deve essere globale: il giudice deve considerare la condotta durante l'intero periodo di prova e non limitarsi a singoli eventi isolati.
  • Fatti successivi alla scadenza della misura alternativa possono essere valutati come indici del mancato recupero sociale solo se sono connessi per qualità e gravità e temporalmente prossimi alla fine della prova; non è ammessa una valutazione negativa fondata su fatti sopravvenuti molto distanti nel tempo.
  • Il carico pendente (procedimenti non definitivi) non può essere automaticamente equiparato a condanna definitiva: il giudice può tenerne conto ma deve farlo nel quadro di una motivazione che valuti attribuibilità, gravità, natura e incidenza sul percorso rieducativo complessivo.
  • La relazione positiva dell'Uepe e altri elementi favorevoli al percorso rieducativo devono essere effettivamente considerati e motivati dal giudice: l'omissione o la valutazione meramente apparente di tali elementi può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Il tribunale di sorveglianza, nel caso di giudizio sull'esito della prova, deve motivare in modo compiuto la valutazione complessiva, esplicitando in che misura fatti successivi influiscano sul giudizio di recupero sociale.

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