Cassazione Civile, Ordinanza n. 25914/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi fallita per il pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di bonus e incentivi previsti da rapporti contrattuali di concessione per la vendita di autovetture. La controparte propose opposizione a decreto ingiuntivo, che fu inizialmente dichiarata inammissibile dal Tribunale per tardività della notifica dell’atto di citazione in opposizione, con conferma del decreto. In appello, il giudice riformò la decisione: ritenne tempestiva la riattivazione della notifica dell’opposizione dopo un primo esito negativo dovuto al trasferimento del domiciliatario, escluse l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e, nel merito, ritenne non provato il credito dell’opposta, osservando che le fatture prodotte non costituivano piena prova del credito nel giudizio di opposizione e che mancavano ulteriori allegazioni e prove idonee. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo e del domicilio eletto, sostenendo che la notifica dovesse essere effettuata alla PEC del procuratore e che il notificante dovesse verificare il trasferimento del domiciliatario; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello perché non specifico e limitato a questioni di rito; 3) violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per erronea distribuzione dell’onere della prova e per non avere la Corte territoriale ritenuto provato il credito sulla base delle fatture e delle difese di primo grado; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al contratto tra le parti, alla disciplina dei bonus/incentivi e alla contestazione del pagamento delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento del Fallimento della società ricorrente, ma ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la notifica dell’opposizione al domiciliatario era valida e, in caso di esito negativo per mutamento del domicilio eletto, era consentita la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio; inoltre, l’appello era ammissibile perché l’impugnazione della statuizione di inammissibilità dell’opposizione implicava la riproposizione della domanda e consentiva l’esame del merito. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, confermando che nel giudizio di opposizione il creditore-opposto deve provare il credito con mezzi idonei e che la fattura non basta; il quarto per difetto di specificità, poiché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese in solido con il Fallimento intervenuto, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo
Il termine per l’opposizione decorre e va rispettato secondo le regole ordinarie; nel caso concreto la riattivazione tempestiva della notifica ha impedito la tardività dell’opposizione.
L’appello è ammissibile se censura la statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’opposizione; non è necessario che i motivi investano anche il merito non esaminato dal primo giudice.
La riproposizione in appello della domanda non esaminata dal primo giudice è sufficiente a consentire l’esame del merito una volta caduta la declaratoria di inammissibilità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore-opposto conserva l’onere di provare la fonte e l’esistenza del credito; la fattura non vale, da sola, come prova piena del credito contestato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera critica alle risultanze istruttorie o al ragionamento decisorio.
La notificazione può essere eseguita presso il domiciliatario indicato; il trasferimento del domicilio eletto rileva ai fini della valida riattivazione della notifica se il primo tentativo non va a buon fine.
Dopo la costituzione, le notificazioni si eseguono presso il procuratore costituito secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.
Norma richiamata nel quadro del procedimento monitorio e dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Norma richiamata per la disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 82 R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934
L’avvocato che esercita fuori circoscrizione deve eleggere domicilio nel luogo del giudizio; la nomina del domiciliatario legittima la notifica presso di lui e non impone al notificante ulteriori verifiche presso l’albo professionale.
L’indicazione della PEC nel ricorso può rilevare ai fini delle comunicazioni e, solo se univocamente destinata alla notificazione, impone l’uso della via telematica; nel caso concreto la PEC era indicata solo per le comunicazioni di cancelleria.
È richiamato in combinazione con l’art. 141 c.p.c. per individuare il luogo delle notificazioni al difensore/domiciliatario.
Nel giudizio di cassazione l’evento interruttivo non opera secondo la disciplina ordinaria del processo di merito.
Non sono ipotizzabili, nel giudizio di legittimità, gli adempimenti previsti per la prosecuzione del processo interrotto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se la notifica dell’atto di opposizione presso il domiciliatario eletto non va a buon fine per un mutamento sopravvenuto del domicilio, è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio nella stessa sequenza originaria, purché avvenga tempestivamente secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione.
- La parte notificante non è tenuta a svolgere preventive verifiche presso l’albo professionale per accertare l’eventuale trasferimento del domicilio eletto dal difensore destinatario, quando la notifica sia stata eseguita nel luogo indicato come domicilio; l’onere di comunicare il mutamento grava sul difensore che ha eletto domicilio.
- L’indicazione della PEC del difensore nel ricorso non comporta automaticamente l’obbligo di notificazione telematica se tale indirizzo è stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria e non come domicilio digitale per le notifiche.
- Quando il primo giudice dichiara inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni processuali, l’appello avverso tale statuizione non deve necessariamente investire il merito della pretesa non esaminata; la censura della questione pregiudiziale implica la riproposizione della domanda e consente al giudice d’appello di decidere sul merito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura emessa unilateralmente dal creditore è idonea a sorreggere la fase monitoria, ma non costituisce di per sé prova piena del credito se questo è contestato in giudizio: il creditore opposto deve fornire ulteriori elementi probatori.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica delle prove valutate dal giudice di merito.
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