Sentenza n. 2072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V stralcio, 18 luglio 2024, n. 14646, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di rigetto della richiesta di verifica e certificazione n. 0337045078917R49 relativa a 161 interventi di installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (gestore di incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che il primo giudice fosse incorso in errore di fatto, poiché avrebbe ritenuto non trasmessa la documentazione richiesta dal GSE, mentre le PEC depositate avrebbero dimostrato l’invio dei documenti in risposta al preavviso di rigetto. In primo grado la ricorrente aveva dedotto, in termini generici, che il GSE non avrebbe considerato documenti e memorie prodotti e aveva richiamato le PEC allegate senza indicare puntualmente quali documenti e osservazioni fossero idonei a superare ciascuna ragione ostativa. Aveva inoltre prospettato una domanda risarcitoria e, successivamente, una domanda volta a ottenere l’applicazione della disciplina del d.l. 76/2020. Il GSE ha riproposto in appello l’eccezione, non esaminata dal TAR, di difetto di rappresentanza tecnica e nullità del ricorso di primo grado: la procura depositata era priva di sottoscrizione del difensore sia nell’autentica della firma sia nell’attestazione di conformità della copia analogica, mentre una seconda procura, munita di autentica, era stata rilasciata il 6 marzo 2018, dopo la notificazione del ricorso del 10 febbraio 2018.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di inammissibilità del TAR, seppure con diversa motivazione. Ha accolto l’eccezione del GSE relativa al difetto di rappresentanza processuale: l’assenza di qualsiasi sottoscrizione del difensore nell’autentica della procura e nell’attestazione di conformità non costituisce una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. La successiva procura sottoscritta il 6 marzo 2018 non poteva sanare il vizio, perché successiva alla notificazione del ricorso. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, il Collegio ha affermato che nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale preesistente o coeva all’elaborazione del ricorso. Il ricorso di primo grado era quindi stato proposto da soggetto privo del potere di rappresentanza processuale, con conseguente inammissibilità e impossibilità di valida instaurazione del rapporto processuale. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Il Collegio ha comunque rilevato, per completezza, la genericità del motivo di primo grado e il carattere inidoneo del mero richiamo alle PEC, nonché la vacuità del file Excel di rendicontazione prodotto in giudizio. La domanda risarcitoria era stata genericamente formulata e la domanda relativa al d.l. 76/2020 era nuova. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, in favore del GSE.
Norme richiamate
La mancanza di ogni sottoscrizione del difensore nell’autentica della procura e nell’attestazione di conformità non è una mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione ai sensi del comma 2; determina il difetto di rappresentanza tecnica e l’inammissibilità del ricorso.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specificamente individuati; non è sufficiente il richiamo generico a una pluralità di documenti allegati per imporre alla controparte e al giudice la ricerca dei vizi dedotti.
È richiamato con riguardo al termine per il deposito dei documenti nel giudizio di primo grado.
Il preavviso di rigetto costituisce il contesto procedimentale nel quale la società affermava di avere trasmesso documenti e osservazioni al GSE.
La domanda volta a ottenere l’applicazione della relativa disciplina, proposta per la prima volta con memoria di discussione, è stata ritenuta domanda nuova e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale preesistente o coeva all’elaborazione del ricorso; una procura rilasciata successivamente alla notificazione non sana il difetto originario di rappresentanza processuale.
- L’assenza di qualsiasi sottoscrizione del difensore nell’autentica della procura e nell’attestazione di conformità della copia depositata non integra una mera irregolarità sanabile, ma comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi.
- Il requisito della specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare puntualmente quali documenti, osservazioni o circostanze dimostrino l’illegittimità dell’atto; il mero richiamo per relationem a una pluralità di allegati non può sostituire l’esposizione dei vizi nel ricorso.
- Nel processo amministrativo non è ammissibile proporre per la prima volta con una memoria di discussione una domanda autonoma, poiché ciò viola il divieto di domande nuove e il contraddittorio processuale.
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