Cassazione Penale, Sentenza n. 9327/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Catania del 27/06/2023 contestando: 1) l'entità della liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione (omessa o insufficiente motivazione su ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, conteggio della durata della detenzione); 2) la compensazione integrale delle spese di giudizio nonostante la presunta costituzione del MEF tramite l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (ritenendo esaustiva la motivazione della Corte territoriale sulla liquidazione, con applicazione del criterio aritmetico e dell'equo parametro e richiamo alla necessità di prova per danno alla salute e fori della moglie). Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese, perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il MEF non si fosse costituito. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catania per valutare le difese del MEF e motivare la regolazione delle spese. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per il resto.
Norme richiamate
art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005
La tabella per le lesioni micro-permanenti è stata richiamata come parametro di riferimento per la quantificazione in via equitativa dello strepitus fori, distinguendo tra detenzione carceraria e domiciliare.
Disciplina i criteri per la compensazione delle spese processuali; la pronuncia ricorda che, dopo la modifica normativa, il giudice può compensare solo in presenza di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o analoghe gravi ragioni.
d.l. n. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014
Modifica l'art. 92 c.p.c. limitando la possibilità di compensazione delle spese; richiamato per spiegare i limiti al potere di compensare integralmente le spese.
Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018
Richiamata come parametro interpretativo dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese, contribuendo a restringerne l'ambito applicativo.
Citata per analogia con la disciplina della riparazione in materia di durata ragionevole del processo, riguardo ai criteri interpretativi sulla liquidazione e sulle spese.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (giurisprudenza di legittimità)
Stabilisce che la procedura per la riparazione per ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario (notifica al MEF) ma non a carattere contenzioso necessario: se il MEF non si oppone, non può essere considerato soccombente e dunque non può essere condannato al rimborso delle spese.
Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 (MEF)
Conferma che l'assenza di opposizione del MEF comporta l'impossibilità di considerarlo soccombente e quindi di condannarlo alle spese; richiamata per il principio applicato nel caso.
Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020
Autorevole giurisprudenza che ammette la liquidazione, oltre il criterio aritmetico, di ulteriori indennizzi in base al provato, anche mediante fatto notorio o presunzioni; richiamata per legittimare la valutazione equitativa adottata dalla Corte territoriale.
Sez. 6-2, n. 18183 del 24/06/2021
Indica il correttivo secondo cui una riduzione parziale dell'indennizzo per ragioni fattuali rilevanti (es. minor periodo dovuto a diversa valutazione) può dar luogo a soccombenza dell'Amministrazione e dunque a condanna alle spese.
Massime di principio
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione la liquidazione può avvenire con il criterio aritmetico e, oltre questo, con un'ulteriore valutazione equitativa: tuttavia ogni voce di danno extra deve essere adeguatamente provata.
- Il danno alla salute (fisico o psichico) richiede idonea prova; la mera sofferenza non trasmuta automaticamente in danno alla salute risarcibile.
- Danni subìti da terzi (es. coniuge) richiedono la loro autonoma legittimazione a proporre la domanda; la parte che agisce per conto terzi deve dimostrare la legittimazione surrogatoria.
- Lo strepitus fori (esposizione mediatica) può essere valutato in via equitativa parametricamente alle tabelle per il danno biologico, ma la quantificazione dipende dalla prova e dalla gravità comunicativa.
- La procedura per ottenere l'indennizzo impone la notifica al MEF; se il MEF non si costituisce o non contesta la pretesa non può essere considerato soccombente e normalmente non è condannato alle spese.
- Il giudice può compensare le spese solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta, o gravi ragioni analoghe dopo Corte cost.), salvo che la riduzione dell'indennizzo dipenda da valutazioni non meramente discrezionali ma da fatti che giustifichino la soccombenza dell'Amministrazione.
- Se si contesta l'ammontare dell'indennizzo è utile documentare con precisione le perdite reddituali, le conseguenze sui finanziamenti/mutui e la documentazione sanitaria per aumentare le probabilità di ottenere voci aggiuntive di risarcimento.
- Se si ritiene che il MEF si sia costituito, è fondamentale produrre prova formale della costituzione (es. atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato) per impedire la compensazione automatica delle spese da parte del giudice.
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