Cassazione Civile, Ordinanza n. 19369/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato cinque cartelle di pagamento emesse per il recupero di Irpef e di un credito d'imposta Irap per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, deducendo la nullità o inesistenza delle cartelle per violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e per omessa notificazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo tardive le produzioni documentali dell'agente della riscossione in primo grado, perché effettuate oltre il termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR non avesse esaminato la regolarità delle notifiche e la documentazione ritualmente riprodotta in appello; (2) violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l'eccezione di tardiva impugnazione di una specifica cartella introdotta solo in appello; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame sull'eccezione di carenza di interesse ad agire del contribuente; (4) violazione delle norme sulle notificazioni a mezzo posta e del processo tributario, per non avere la CTR rilevato l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, eseguita tramite operatore postale privato, con conseguente inammissibilità dell'appello del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la notificazione dell'atto di appello del contribuente, eseguita nel 2013 tramite operatore postale privato privo del titolo abilitativo idoneo per notificare atti giudiziari, fosse nulla e non idonea a garantire la certezza legale della data di ricezione dell'atto ai fini del rispetto del termine decadenziale di 60 giorni. Da ciò ha tratto la conseguenza che l'appello del contribuente era tardivo e quindi inammissibile; il processo non avrebbe potuto proseguire in secondo grado. La sentenza della CTR è stata pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., con passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come norma asseritamente violata dal contribuente nell'impugnazione delle cartelle; non è oggetto della decisione di merito finale, perché l'appello è stato dichiarato tardivo.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È la disposizione che prevedeva il termine di deposito dei documenti nel processo tributario; la CTR ne aveva ritenuto perentorio il rispetto e quindi tardive le produzioni dell'agente della riscossione in primo grado.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di produrre nuovamente in appello i documenti, anche se irritualmente prodotti in primo grado.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo per censurare l'omesso esame della dedotta tardività dell'impugnazione di una cartella, questione processuale poi assorbita.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'interesse ad agire, dedotto come carente in capo al contribuente.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel terzo motivo per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione per difetto di presupposti processuali; la questione non è stata esaminata per assorbimento.
Invocati nei primi tre motivi per sostenere omessa pronuncia e erronea valutazione delle prove/documenti da parte della CTR.
artt. 1, 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999
Richiamati nel quarto motivo per sostenere che il servizio di invio degli atti giudiziari era riservato al soggetto abilitato e che l'operatore privato non poteva fornire valida notificazione di atti giudiziari.
art. 16, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quarto motivo in tema di notificazioni nel processo tributario e della prova della data di spedizione/consegna dell'atto.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quarto motivo per dedurre l'irregolarità della notificazione dell'atto di appello nel processo tributario.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non avrebbe potuto proseguire in appello.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente.
art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999
Richiamato dalla Corte nel ricostruire il regime delle notificazioni tramite operatori postali privati per atti amministrativi e tributari.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999
Citato con riferimento al titolo abilitativo minore (licenza individuale) dell'operatore postale privato.
art. 18 d.lgs. n. 261 del 1999
Richiamato per la qualifica delle persone addette ai servizi postali come incaricati di pubblico servizio.
art. 12 d.P.R. n. 156 del 1973
Richiamato per il regime previgente delle qualifiche delle persone addette ai servizi postali.
art. 38, comma 4, d.l. n. 58 del 2011
Citato indirettamente come regime di parziale liberalizzazione del servizio postale antecedente alla legge n. 124 del 2017.
Indicata come legge che ha introdotto la liberalizzazione del servizio di notificazione degli atti giudiziari con specifici titoli abilitativi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione di atti giudiziari o processuali eseguita tramite operatore postale privato privo del titolo abilitativo speciale previsto dalla disciplina vigente è nulla e non può fornire certezza legale della data di ricezione dell'atto ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- Quando la tempestività dell'appello dipende dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, l'assenza di un mezzo di notificazione idoneo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce la prosecuzione del giudizio di secondo grado.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione non vale a superare il difetto di certezza legale della data di consegna quando si discute della tempestività dell'impugnazione.
- In caso di error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e rilevare la tardività dell'impugnazione, cassando senza rinvio la sentenza impugnata se il processo non avrebbe potuto proseguire.
- La questione della validità della notifica dell'atto di appello è preliminare e assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso o alle altre eccezioni sul merito e sul processo.
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