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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13700/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla lavoratrice, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da più rapporti di lavoro stagionale intercorsi tra le parti tra giugno 2009 e agosto 2015, regolarmente denunciati agli enti previdenziali, nei quali la lavoratrice assumeva di aver svolto mansioni riconducibili al V livello del CCNL Commercio con un orario articolato in due turni giornalieri. Dopo una conciliazione sottoscritta l'8 febbraio 2017, non adempiuta dalla società, la lavoratrice ha chiesto in giudizio il pagamento di differenze retributive per i periodi di lavoro denunciati. La Corte d'appello ha ritenuto valida la notifica presso il domicilio digitale della società, con conseguente tardività dell'eccezione di prescrizione, e ha escluso che la conciliazione avesse natura di transazione novativa, valorizzando invece la facoltà della lavoratrice di agire giudizialmente in caso di inadempimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 1976 c.c. In Cassazione la società ha proposto ricorso con cinque motivi, ma nel testo sono esposti in dettaglio i primi due: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., sostenendo che l'accordo del 2017 fosse una transazione novativa, come indicato espressamente nella formula "a titolo tutto di transazione generale novativa"; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e 2113 c.c., sostenendo che il mancato pagamento delle rate non integrasse una clausola risolutiva espressa e che l'accordo prevedesse solo la decadenza dal beneficio del termine e la possibilità di agire per il recupero delle somme transatte. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi, rilevando che il ricorso si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del negozio senza specificare la violazione dei canoni ermeneutici né indicare anomalie motivazionali; ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/contraddittoria, non essendo sufficiente prospettare una lettura alternativa, pur plausibile, più favorevole alla parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura dell'accordo; la censura deve individuare in modo specifico la violazione di legge o il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 1965 c.c.

    Viene evocato dal ricorrente per sostenere la natura di transazione novativa dell'accordo conciliativo; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa i motivi inammissibili.

  • art. 1456 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per negare che il mancato pagamento delle rate integri una clausola risolutiva espressa; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 2113 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia dell'accordo conciliativo e agli effetti dell'inadempimento; la Corte non si pronuncia nel merito della censura.

  • art. 1976 c.c.

    È richiamato nel testo della decisione di merito per affermare che, in caso di inadempimento della conciliazione, la parte può chiedere la risoluzione della transazione e agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione illogica, insufficiente o contraddittoria nei limiti del vizio denunciabile.
  • La parte che impugna l'interpretazione di un contratto non può limitarsi a proporre una lettura alternativa più favorevole: deve indicare in modo specifico quali canoni interpretativi siano stati violati e in che punto la decisione se ne sia discostata.
  • Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione dolersi del fatto che il giudice di merito ne abbia preferita una diversa da quella sostenuta dalla parte.
  • Il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se non evidenzia anomalie del ragionamento decisorio secondo i rigorosi limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRTransazioneImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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