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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2013, emesso dal Comune su immobili/aree portuali utilizzati dalla società per attività di terminal portuale, deposito, movimentazione, stoccaggio, imbarco e sbarco merci. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso. In cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo, sostenendo la debenza dell’ICI e contestando la decisione di merito; la contribuente ha resistito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita non autosufficienza e per la proposizione di motivi nuovi, chiedendone comunque il rigetto. La Corte ha esaminato anche la dedotta rilevanza di precedenti decisioni di merito prodotte dalla contribuente, escludendone la considerazione per mancanza di prova del passaggio in giudicato. Nel merito ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per le aree portuali, conta la funzione concretamente svolta e non la sola ubicazione o l’interesse pubblico dell’attività, con conseguente irrilevanza della classificazione catastale in E/1 ove l’immobile sia in concreto destinato ad uso commerciale/industriale; ha inoltre ritenuto che la norma invocata dalla contribuente abbia natura innovativa e operi solo dal 1 gennaio 2020.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso del Comune fondato, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre confermato che il ricorso per cassazione era autosufficiente e che non introduceva questioni nuove inammissibili, ma soltanto nuove tesi giuridiche su fatti già emersi nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    non va applicato in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che nel ricorso siano indicati puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo di merito, senza necessità di integrale trascrizione.

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992

    non opera per immobili/aree portuali in concreto destinati ad attività commerciali o industriali, nonostante la concessione demaniale e l’interesse pubblico dell’attività.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006

    classamento di un immobile nella categoria E

    per la categoria E occorrono caratteristiche tipologico-funzionali che rendano il bene estraneo ad ogni uso commerciale o industriale.

  • art. 1, comma 578, l. n. 205 del 2017

    banchine, aree portuali scoperte e depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali

    norma innovativa e non interpretativa, applicabile solo dal 1 gennaio 2020; non incide sulla disciplina precedente dell’ICI per l’anno 2013.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza non richiede la trascrizione integrale degli atti, se il ricorso indica in modo specifico il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • In cassazione sono precluse le questioni nuove fondate su fatti nuovi o diversi da quelli già dedotti nei gradi di merito; sono invece ammissibili nuove tesi giuridiche se si innestano sui medesimi fatti già acquisiti.
  • Ai fini dell’ICI sulle aree portuali rileva la concreta funzione economico-imprenditoriale svolta sul bene, non la mera ubicazione nel perimetro portuale né il pubblico interesse dell’attività.
  • La classificazione catastale in categoria E presuppone caratteristiche tipologico-funzionali che rendano il bene estraneo ad ogni uso commerciale o industriale; se il bene è di fatto utilizzato per attività imprenditoriali, l’esenzione non opera.
  • Una disposizione che introduca un nuovo regime di classificazione catastale o impositivo per le aree portuali non può essere applicata retroattivamente se la Corte la qualifica espressamente come innovativa e non interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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