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Parere

Parere n. 1242/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società C.C.E. - Compagnia Carrelli Elevatori S.a.s. di Midali Giovanni & C. di Zelo Buon Persico contro il Comune di Settala e nei confronti del Parco Agricolo Sud Milano e della Città Metropolitana di Milano per l’annullamento a) dell’ordinanza n. 1 del 20 maggio 2019 di demolizione opere abusive; b) dell’atto n. 9838 del 26 giugno 2019; c) del diniego di sanatoria n. 12069 del 30 luglio 2019.

Giustizia amministrativa202500232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 20 maggio 2019, dell’atto n. 9838 del 26 giugno 2019 di completa inammissibilità della richiesta di accertamento di conformità e del diniego di sanatoria n. 12069 del 30 luglio 2019.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato tre atti relativi al completamento abusivo di un capannone industriale: l’ordinanza di demolizione della copertura, delle quattro pareti esterne e della pavimentazione interna; l’atto che ha ritenuto completamente inammissibile la richiesta di accertamento di conformità; e il diniego del permesso di costruire in sanatoria. Sono stati dedotti vizi del procedimento, violazione della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La ricorrente ha inoltre sostenuto che le opere rientrassero nell’attività edilizia libera e ha contestato gli effetti della precedente acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. La questione centrale ha riguardato la qualificazione unitaria delle opere aggiuntive rispetto al capannone già abusivo, la necessità del permesso di costruire, la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria, nonché la sussistenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la società ha potuto replicare alla relazione ministeriale. Ha preliminarmente rilevato che la precedente controversia relativa al capannone, alla precedente ordinanza di demolizione, al rigetto della sanatoria e all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale era stata definitivamente decisa con sentenza della Sezione II n. 6598/2019; tali provvedimenti non potevano quindi essere rimessi in discussione mediante censure riproposte surrettiziamente nel ricorso straordinario. Ne consegue inoltre che l’immobile cui si riferiscono le opere aggiuntive appartiene definitivamente al Comune di Settala. La Sezione ha poi affermato che, in area sottoposta a vincolo, sono necessari sia il titolo edilizio sia l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, trattandosi di provvedimenti distinti e autonomi. Copertura, pareti e pavimentazione, in quanto completamento del capannone abusivo, non possono essere valutate atomisticamente, ma devono essere considerate unitariamente con l’intervento complessivo. Tale intervento rientra nella nozione di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è pertanto legittima e adeguatamente motivata mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico, trattandosi di attività vincolata relativa a un’opera mai assistita da titolo edilizio. Anche il diniego di sanatoria è legittimo: la ricorrente non ha dimostrato la doppia conformità e l’area non consentiva l’edificazione del capannone, essendo ammessi soltanto gli usi e gli interventi indicati dagli strumenti urbanistici applicabili. Il diniego resta legittimo a prescindere dall’eventuale esito della sanatoria paesaggistica. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e respinto.

Osservazioni

Motivo A - Violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione

Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato, poiché la ricorrente ha avuto la possibilità di controdedurre alla relazione dell’Amministrazione. Le censure già esaminate e respinte nel precedente giudizio non possono essere riproposte surrettiziamente nel ricorso straordinario.

Motivo B - Ordinanza di demolizione del 20 maggio 2019

Le opere oggetto dell’ordinanza costituiscono il completamento di un capannone abusivo e devono essere valutate unitariamente con l’intervento principale. Esse integrano una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Motivo C - Atto del 26 giugno 2019 di completa inammissibilità della richiesta di accertamento di conformità

La richiesta del 24 giugno 2019 non presentava i caratteri minimi per essere qualificata come domanda edilizia. Inoltre, la sanabilità dell’intervento presuppone la doppia conformità urbanistica ed edilizia, che non è stata dedotta né dimostrata dalla ricorrente.

Motivo D - Diniego di sanatoria del 30 luglio 2019

Il diniego è legittimo poiché l’area non consentiva l’edificazione del capannone, essendo ammessi esclusivamente gli usi e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Il provvedimento ha natura vincolata e resta legittimo indipendentemente dall’eventuale procedimento di sanatoria paesaggistica.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    Il principio di buon andamento è richiamato in relazione alla necessità di una valutazione complessiva e non artificiosamente frazionata dell’intervento edilizio abusivo.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata con riferimento al procedimento amministrativo, al contraddittorio, all’istruttoria e alla motivazione degli atti impugnati.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Disciplina il regime dei titoli edilizi, la demolizione degli abusi e la sanatoria edilizia.

  • art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.

  • art. 51 delle NTA del Piano delle Regole del PGT

    Nell’area interessata inibisce l’attività edilizia ordinaria e ammette soltanto gli usi e gli interventi specificamente previsti dagli strumenti urbanistici applicabili.

  • art. 112 Codice di procedura civile

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla delimitazione delle questioni rilevanti per la decisione.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6598/2019

    Ha definitivamente respinto il precedente ricorso relativo al capannone, agli atti repressivi e al provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 9/2017

    Ha consolidato il principio secondo cui l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva mai assistita da titolo edilizio è atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. II, n. 939/2026

    «la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento»

    Le opere abusive devono essere esaminate unitariamente, per evitare artificiose frammentazioni dell’intervento e per individuare correttamente il titolo edilizio necessario.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2593/2026

    È richiamata quale conferma del principio della valutazione complessiva dell’abuso edilizio.

  • pareri Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1427/2023 e n. 1344/2022

    Sono richiamati a sostegno del principio della qualificazione unitaria dell’intervento abusivo.

Massime di principio

  • Le opere edilizie che completano un manufatto abusivo devono essere valutate unitariamente con l’intervento principale e non possono essere considerate atomisticamente per ricondurle al regime dell’attività edilizia libera o a un titolo meno oneroso.
  • La realizzazione di un’opera in area sottoposta a vincolo richiede sia il titolo edilizio sia l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; i due provvedimenti sono distinti e autonomi e le vicende dell’uno non incidono automaticamente su quelle dell’altro.
  • L’ordinanza di demolizione relativa a un’opera abusiva mai assistita da titolo edilizio ha natura vincolata e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’abuso.
  • L’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
  • La definitività della decisione giurisdizionale sugli atti repressivi e sull’acquisizione dell’immobile impedisce di rimettere in discussione quei provvedimenti mediante la riproposizione surrettizia delle medesime censure in un successivo ricorso straordinario.

Ricorso straordinario contro demolizione e diniego di sanatoria edilizia

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Settala per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 20 maggio 2019, dell’atto del 26 giugno 2019 che aveva qualificato come completamente inammissibile una richiesta di accertamento di conformità e del diniego di permesso di costruire in sanatoria del 30 luglio 2019.

Premesse fattuali e precedenti giudiziari

Le opere contestate riguardavano la copertura, le quattro pareti esterne e la pavimentazione interna di un capannone industriale prefabbricato di circa 700 metri quadrati, realizzato senza titolo edilizio in un’area interessata da plurimi vincoli urbanistici, paesaggistici e di rispetto.

Il capannone era già stato oggetto di precedenti provvedimenti repressivi, rimasti inottemperati, cui era seguita l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La precedente controversia era stata definitivamente decisa dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 6598/2019, che aveva respinto le impugnazioni contro la prima ordinanza di demolizione, il diniego di sanatoria, la diffida ad adempiere e il provvedimento di acquisizione.

Contraddittorio e limiti del nuovo esame

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la società aveva potuto presentare osservazioni sulla relazione istruttoria ministeriale.

La precedente sentenza impedisce di rimettere in discussione gli atti già definitivamente esaminati, anche attraverso la riproposizione surrettizia delle medesime censure in sede straordinaria. È inoltre ormai acquisito che l’immobile sul quale sono state realizzate le opere aggiuntive appartiene al Comune di Settala.

Autonomia del titolo edilizio e dell’autorizzazione vincolistica

La Sezione ha precisato che, quando l’area è sottoposta a vincolo, occorrono sia il titolo edilizio sia l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Si tratta di provvedimenti distinti e autonomi: la vicenda dell’uno non determina automaticamente effetti sull’altro.

Qualificazione unitaria delle opere

Copertura, pareti esterne e pavimentazione non possono essere considerate isolatamente. Poiché costituiscono il completamento del capannone abusivo, devono essere valutate insieme all’immobile principale e all’impatto complessivo dell’intervento sul territorio.

La Sezione ha richiamato il principio, affermato anche dalla sentenza n. 939/2026 della Sezione II e da ulteriori precedenti, secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e non atomistica, così da evitare artificiose frammentazioni dell’intervento.

Considerate unitariamente con il capannone, le opere integrano una nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire. La loro realizzazione senza titolo comporta quindi l’abusività edilizia.

Legittimità dell’ordinanza di demolizione

Alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 9/2017, l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva mai assistita da titolo edilizio è un atto vincolato. Non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale alla demolizione; è sufficiente indicare i presupposti di fatto e di diritto dell’abuso.

Nel caso esaminato, tali elementi erano stati indicati in modo esaustivo dal Comune. Le censure di carenza di istruttoria e di motivazione sono state pertanto respinte.

Diniego di sanatoria e doppia conformità

La sanatoria prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’intervento: esso deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.

La società non ha svolto deduzioni specifiche sulla sussistenza di tale requisito. Inoltre, l’area interessata era soggetta a una disciplina che inibiva l’edificazione ordinaria e consentiva soltanto gli usi agricoli e agro-forestali, gli interventi ammessi dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dai relativi piani di settore, nonché gli interventi concernenti la viabilità e le attrezzature tecnologiche connesse.

Ne deriva che il diniego di sanatoria era vincolato e legittimo. La sua legittimità non dipende dall’esito dell’eventuale procedimento di sanatoria paesaggistica.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi relativi alla demolizione, alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di accertamento di conformità e al diniego di sanatoria. Il parere conclusivo è stato quindi nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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