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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28597/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi IVA e per il recupero di compensazioni operate nel 2007 da una società che aveva aderito alla liquidazione IVA di gruppo. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella, affermando che il credito emergente dalla dichiarazione 2006 di una società entrata per la prima volta nel gruppo nel 2007 dovesse essere trasferito alla controllante e gestito nell’ambito della liquidazione di gruppo, richiamando anche la risoluzione dell’Agenzia n. 151 del 2008. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 30 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 8 d.P.R. n. 542/1999, dell’art. 1 l. n. 244/2007 e dell’art. 4 d.m. 13 dicembre 1979, sostenendo che, una volta esercitata l’opzione per l’IVA di gruppo, le società del gruppo non possono più utilizzare autonomamente, nemmeno in compensazione orizzontale, i crediti IVA propri, dovendo tali eccedenze confluire nella gestione della controllante. La società contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo che nella specie si trattava di compensazione verticale IVA su IVA e che quindi la soluzione della CTR sarebbe stata corretta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il regime dell’IVA di gruppo è una mera procedura liquidatoria e di versamento: le eccedenze IVA delle singole società, comprese quelle maturate prima dell’opzione e non ancora utilizzate, devono essere trasferite alla controllante e non possono essere autonomamente compensate dalle società del gruppo. Ha precisato che la disciplina introdotta dalla l. n. 244/2007 opera solo per il futuro, dal 2008, e dunque non giustifica la tesi accolta dalla CTR per il periodo d’imposta 2007. Ha inoltre osservato che la distinzione tra compensazione verticale e orizzontale non consente, in assenza di una specifica base normativa, di sottrarre i crediti IVA pregressi al regime di gruppo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare le ulteriori questioni non esaminate e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 633/1972

    Nel regime di IVA di gruppo le eccedenze detraibili non restano nella disponibilità individuale delle singole società, ma confluiscono nella liquidazione di gruppo; nel periodo anteriore alla riforma del 2007 comprendevano anche i crediti pregressi, a prescindere dall’anno di maturazione.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente e dalla CTR in relazione alla disciplina del credito IVA e al possibile rimborso del credito non confluito nella liquidazione di gruppo.

  • art. 8 d.P.R. n. 542/1999

    Concorre a disciplinare la liquidazione IVA di gruppo e il trasferimento delle eccedenze alla controllante, escludendo la compensazione autonoma individuale delle società aderenti.

  • art. 1 l. n. 244/2007

    Ha introdotto una disciplina nuova e più restrittiva per l’IVA di gruppo, applicabile dal 2008, con espressa esclusione delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali del periodo d’imposta precedente per le società che partecipano per la prima volta al regime.

  • art. 4 d.m. 13 dicembre 1979

    Norma regolamentare richiamata per il regime dell’IVA di gruppo e per la regola del trasferimento delle eccedenze alla controllante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per affermare che il significato letterale di "eccedenza detraibile" non consente interpretazioni restrittive non espressamente previste dal legislatore.

Massime di principio

  • Nel regime dell’IVA di gruppo, la procedura ha natura meramente liquidatoria e di versamento: le singole società perdono la disponibilità dei propri saldi IVA periodici, che confluiscono nella gestione della controllante.
  • Prima della modifica introdotta dalla legge finanziaria 2008, rientravano tra le eccedenze detraibili trasferite alla controllante anche i crediti IVA maturati prima dell’opzione per il regime di gruppo e non ancora utilizzati, senza distinzione in base all’anno di formazione.
  • La disciplina sopravvenuta che esclude dal calcolo di gruppo le eccedenze dell’anno precedente opera solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore e non può essere applicata retroattivamente.
  • La distinzione tra compensazione verticale e orizzontale non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, di mantenere nella disponibilità individuale delle società aderenti crediti IVA già soggetti al regime di gruppo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un’interpretazione contraria al dato testuale e alla giurisprudenza consolidata, la sentenza è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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