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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28874/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'ufficio ha contestato la deducibilità dei canoni di leasing e la parziale deducibilità delle quote di ammortamento di alcuni beni, in particolare otto ponteggi in acciaio zincato e un impianto automatico di taglio, rideterminando il reddito d'impresa e recuperando maggiori imposte e sanzioni. La società ha sostenuto di operare nel settore industriale metallurgico e non in quello edilizio, assumendo che l'amministrazione avesse applicato coefficienti di ammortamento errati. Dopo il rigetto in primo grado e la parziale riforma in appello limitatamente ad alcuni rilievi, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente ricondotti all'art. 360, n. 3 c.p.c.: nel primo deduceva violazione dell'art. 102, commi 1, 2 e 7, del TUIR e del d.m. 31 dicembre 1988, sostenendo che l'attività svolta andasse qualificata come industria metallurgica e non edilizia; nel secondo deduceva la medesima violazione con riferimento alla ritenuta applicazione di coefficienti di ammortamento troppo bassi per i beni in leasing, sempre perché riferiti a un settore produttivo sbagliato. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, in particolare della natura dell'attività effettivamente esercitata e della tipologia dei beni, ed erano inoltre generiche perché non individuavano elementi decisivi già allegati e idonei a smentire l'accertamento di merito. Ha quindi qualificato le censure come inammissibili nel giudizio di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero idonei a denunciare una vera violazione di legge, ma soltanto a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito. Ha confermato che, ai fini dell'art. 102, comma 7, TUIR, la natura dell'attività prevalentemente esercitata, come accertata in fatto dal giudice di merito con motivazione congrua, non può essere rimessa in discussione in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento della somma di Euro 2.900 ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, nella sostanza, mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 102, commi 1, 2 e 7, d.P.R. n. 917/1986

    Per i beni condotti in leasing la deduzione e il relativo coefficiente di ammortamento vanno correlati all'attività esercitata; l'accertamento in fatto della natura dell'attività, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • d.m. 31 dicembre 1988

    Le tabelle ministeriali sui coefficienti di ammortamento devono essere applicate in relazione alla qualificazione dell'attività e alla tipologia del bene individuata dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata consente di applicare la disciplina speciale del procedimento in cassazione per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata integra i presupposti per la condanna per abuso del processo e per l'ulteriore somma equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, tenda in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
  • La qualificazione dell'attività esercitata ai fini dell'applicazione dei coefficienti di ammortamento ex art. 102, comma 7, TUIR è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Quando il contribuente contesti il settore produttivo individuato dall'ufficio per il calcolo delle quote di ammortamento, il ricorso deve confrontarsi specificamente con gli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La proposta di definizione accelerata del giudizio, se confermata dalla decisione finale, può fondare la condanna del ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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