Cassazione Civile, Ordinanza n. 28818/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF, IRES, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta 2012 e 2013. La commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli dell'amministrazione finanziaria e della società contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto regolare la notifica della cartella a mezzo PEC e aveva considerato la situazione di illiquidità della contribuente come forza maggiore idonea a escludere sanzioni pecuniarie e interessi moratori. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché il rigetto dell'appello sulla disapplicazione delle sanzioni e degli interessi sarebbe stato privo di adeguata motivazione; (2) violazione degli artt. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito equiparato le difficoltà finanziarie della società alla forza maggiore, così esentandola da sanzioni e interessi. Le intimate non si sono costituite in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria, richiede la presenza di circostanze anormali ed estranee all'operatore, nonché l'adozione di tutte le misure appropriate da parte del contribuente; la mera illiquidità o crisi aziendale non basta di per sé. Il giudice di merito, nel caso concreto, avrebbe dovuto verificare se la crisi dipendesse da fattori esterni e imprevedibili e se la contribuente avesse adottato misure idonee per fronteggiarla. Poiché tale verifica mancava, la motivazione è stata ritenuta inidonea e la decisione è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
norma richiamata per la definizione camerale del ricorso, senza incidenza sulla ratio decidendi
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sull'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la forza maggiore è esimente in materia di sanzioni tributarie solo se ricorrono circostanze anormali ed estranee all'operatore e se il contribuente ha adottato le misure appropriate per prevenirne o limitarne gli effetti
richiamato con riferimento all'onere probatorio sulla sussistenza della forza maggiore e dei relativi presupposti
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
citato solo per le modalità della trattazione camerale da remoto
citata per la conversione del D.L. n. 137/2020
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
fonte della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e della causa di non punibilità per forza maggiore
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore come causa di non punibilità non coincide con la semplice difficoltà economica del contribuente, ma richiede circostanze esterne, anomale e imprevedibili, non evitabili con l'adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili.
- La crisi di liquidità o la difficoltà finanziaria dell'impresa non sono, da sole, idonee a escludere sanzioni e interessi moratori: occorre verificare se tali difficoltà derivino da fattori esterni non imputabili al contribuente e se questi abbia attivato le ordinarie o straordinarie iniziative per farvi fronte.
- La motivazione del giudice di merito è insufficiente se riconduce automaticamente la situazione di illiquidità alla forza maggiore senza accertare in concreto le cause della crisi e il comportamento diligente del contribuente.
- Quando è invocata una causa di non punibilità per forza maggiore, il giudice deve compiere un accertamento concreto sia sull'elemento oggettivo dell'evento anormale sia sull'elemento soggettivo della diligenza dell'interessato.
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