Cassazione Civile, Ordinanza n. 18281/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Alcuni utenti domestici avevano convenuto in giudizio il gestore del servizio idrico chiedendo l’accertamento negativo del credito relativo a fatture nelle quali era stata inserita unilateralmente la voce di "conguaglio delle partite pregresse 2005/2011", per importi distinti a carico di ciascuno. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, il tribunale aveva confermato, e la precedente decisione di legittimità aveva già escluso il difetto di giurisdizione ma aveva cassato sul punto della legittimità dei conguagli, affermando che il recupero "ora per allora" è possibile solo per costi imprevisti e imprevedibili e non per errori di gestione o di previsione. In sede di rinvio, il tribunale ha nuovamente rigettato l’appello del gestore ritenendo non provata la sussistenza di tali costi imprevisti, né le cause e la correlazione con i servizi resi, rilevando anzi errori di previsione e pianificazione a monte. Il gestore ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., oltre a varie norme settoriali e regolatorie, per avere il tribunale posto a suo carico un onere probatorio che riteneva già assolto con la documentazione prodotta; 2) nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, anche per il rigetto della CTU; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla mancata CTU; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, perché il tribunale di rinvio gli aveva addebitato anche le spese del giudizio di legittimità nonostante il precedente parziale accoglimento in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza del tribunale di Nuoro e ha rinviato la causa al medesimo tribunale in diversa composizione, affinché verifichi se gli importi quantificati dall’ente d’ambito corrispondano a quanto poteva essere addebitato agli utenti nel periodo di vigenza del metodo tariffario normalizzato, secondo il d.m. 1 agosto 1996 applicabile ai singoli periodi di riferimento, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito, richiamando anche un successivo arresto delle Sezioni Unite, che i conguagli in materia di servizio idrico integrato sono ammissibili nei limiti delle somme effettivamente addebitabili secondo il regime tariffario vigente all’epoca delle partite pregresse, senza che ciò comporti retroattività vietata o lesione dell’affidamento dell’utente.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa o falsa valutazione delle prove documentali, ma il ricorso è stato accolto per l’erronea applicazione dell’onere probatorio e per la necessità di verificare correttamente la documentazione prodotta in relazione al quadro tariffario applicabile
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto decisivo il corretto accertamento della corrispondenza tra importi richiesti e tariffe consentite
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha osservato che il giudice di rinvio deve verificare se la documentazione consenta di dimostrare che i conguagli corrispondono a somme addebitabili nel periodo regolatorio pertinente
solo menzionato tra le norme richiamate nel motivo, senza autonoma presa di posizione nel dispositivo di accoglimento
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
solo menzionato nel primo motivo tra le norme richiamate, senza specifica ratio decidendi autonoma
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato dal ricorrente come norma del sistema idrico, ma la decisione si è concentrata sul metodo tariffario normalizzato e sui conguagli consentiti
citato dal ricorrente in relazione alla tariffa del servizio idrico integrato; la Corte ha valorizzato invece il quadro del metodo normalizzato e delle successive delibere regolatorie
art. 9 direttiva 2000/60/CE
richiamato nel motivo, ma non centrale nella ratio decidendi esplicitata
art. 21, commi 13 e 19, d.lgs. n. 201/2011
citato tra le fonti regolatorie del servizio idrico, senza autonoma elaborazione nel decisum
art. 10 d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011
richiamato nel primo motivo, senza autonoma motivazione nel dispositivo
art. 3 DPCM 22 luglio 2012
citato nel primo motivo, non decisivo ai fini dell’accoglimento
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
considerata come norma che disciplina le modalità e il termine di approvazione dei conguagli relativi alle partite pregresse, ma non come fonte che autorizza in via generale qualunque addebito; ha valore precettivo autonomo solo quanto al termine entro cui i conguagli dovevano essere approvati
delibera 26 giugno 2014, n. 18, dell’ente d’ambito della Sardegna
richiamata come atto di approvazione e quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse
"La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"
norma-base del sistema tariffario idrico; la Corte la indica come fondamento del metodo normalizzato e della possibilità di recuperare i costi attraverso la tariffa, anche mediante meccanismi correttivi e conguagli
art. 3 d.m. 1 agosto 1996
individua la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato e i costi operativi rilevanti; la Corte la usa per affermare che il sistema prevedeva componenti di costo e meccanismi di adeguamento
art. 8 d.m. 1 agosto 1996
prevede la revisione triennale e interventi dell’ATO in caso di significativi scostamenti dalle previsioni; la Corte la valorizza per confermare la legittimità di un recupero ex post di determinati costi
art. 9 d.m. 1 agosto 1996
impone la separata tenuta della contabilità delle gestioni e la comunicazione degli scostamenti rispetto al piano; la Corte la richiama come elemento del sistema di controllo e verifica ex post
art. 31 d.m. / delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
considerato come disposizione sulle modalità di quantificazione, approvazione e riscossione dei conguagli relativi a periodi precedenti, senza introdurre una disciplina retroattiva nuova e diversa rispetto alle somme già addebitabili nel precedente regime tariffario
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, i conguagli per partite pregresse possono essere richiesti solo se le somme addebitate corrispondono a componenti tariffarie effettivamente consentite dal regime regolatorio vigente nel periodo cui si riferiscono le partite pregresse.
- La disciplina successiva che consente la quantificazione e l’approvazione dei conguagli non ha, di per sé, efficacia attributiva generalizzata e retroattiva di nuovi crediti: essa consente la liquidazione "ora per allora" di importi già maturati secondo il previgente metodo tariffario.
- In tema di riparto dell’onere della prova, il gestore che pretenda il pagamento di conguagli deve dimostrare la base tariffaria e la corrispondenza degli importi richiesti a costi recuperabili nel periodo di riferimento; non è sufficiente il mero richiamo alle determinazioni dell’autorità o dell’ente d’ambito.
- La verifica giudiziale non può limitarsi alla formale esistenza di un atto di approvazione dei conguagli, ma deve accertare la loro compatibilità con il metodo tariffario applicabile ratione temporis e con i limiti oggettivi di costo previsti dal sistema.
- L’utente non è tutelato contro un recupero tardivo di somme che il gestore avrebbe potuto ottenere prima mediante adeguamenti tariffari, purché tali somme fossero già astrattamente consentite dal regime previgente; è invece escluso il recupero di costi derivanti da errori di previsione, pianificazione o gestione non riconducibili alle componenti tariffarie ammissibili.
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