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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 550/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art.111 Cost. in relazione all'art.523 c.p.p. per compressione del diritto di difesa (difensore non fatto rientrare prima della camera di consiglio); (2) violazione degli artt.63 e 64 c.p.p. e art.350, comma 7, c.p.p. per l'utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato in assenza del difensore; (3) vizio di motivazione (art.606 lett. b) e e)) per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei rilievi di P.G.; (4) violazione dell'art.606 lett. d) e e) per mancata ammissione/rinnovazione di prova decisiva (nuova perizia cinematica e medica sulle cause delle lesioni); (5) esclusione dell'aggravante di cui all'art.589 comma 2 c.p. e conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione, dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché reiterativa e priva di allegazione di un concreto pregiudizio per la difesa; sul secondo e terzo motivo li ha dichiarati inammissibili per mera reiterazione di censure già disattese in appello e per mancata specificazione di un travisamento di prova concreto; sul quarto motivo lo ha ritenuto infondato considerando congrua la valutazione della Corte d'appello che, avendo già a disposizione elementi probatori idonei a fondare il convincimento sul nesso di causalità, poteva implicitamente motivare il rigetto della rinnovazione istruttoria; il quinto motivo è inammissibile perché questione non dedotta in appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso mantiene la condanna pronunciata in favore della Corte d'appello (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena a 6 mesi di reclusione riconoscendo le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Norma sottesa al capo di imputazione (omicidio colposo aggravato). La valutazione dei giudici di merito ha ritenuto accertato il nesso causale tra la condotta di guida e l'evento morte; la Corte di Cassazione non ha ritenuto di sindacare nuovamente tale valutazione dei fatti.

  • art. 140, 190, 191 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Riferimenti alle norme del codice della strada la cui violazione è stata contestata come profilo di colpa nella condotta di guida. I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del conducente fosse incompatibile con le regole di prudenza e attenzione richieste.

  • art. 111 Cost. in relazione all'art. 523 c.p.p.

    Il ricorrente denunciava compressione del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che la lamentela fosse stata sollevata tardivamente e che non fosse stato dimostrato il concreto pregiudizio, con conseguente esclusione della violazione costituzionale denunciata.

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    Norma relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore. La Corte ha ritenuto la questione inammissibile/o irrilevante nel complesso probatorio poiché le dichiarazioni contestate non erano determinanti rispetto al quadro probatorio già acquisito.

  • art. 606, lett. b), d) ed e), c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e merito, affermando che la cassazione non è sede per una nuova valutazione della persuasività delle prove o per chiedere una diversa comparazione dei fatti salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento debitamente specificato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e la credibilità dei testimoni se le doglianze si limitano a chiedere una diversa valutazione: occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o un travisamento della prova con specifici riferimenti al materiale processuale.
  • Questioni procedurali relative al diritto di difesa (es. ingresso/uscita del giudice in camera di consiglio) devono essere tempestivamente sollevate e occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa per ottenere accoglimento.
  • Le dichiarazioni rese in assenza del difensore possono essere invocate come inutilizzabili, ma la loro esclusione richiede una contestazione adeguatamente fondata e valutata nel quadro complessivo delle altre prove; in cassazione tali censure sono spesso inammissibili se non specificamente sviluppate in appello.
  • Richieste di rinnovazione istruttoria in appello vanno motivate dal giudice di merito; tuttavia, il rifiuto può essere giustificato implicitamente se dal resto dell'istruttoria risultano elementi sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità.
  • Questioni nuove non sollevate in appello sono generalmente inammissibili in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre precedentemente; pertanto è essenziale articolare tutti i profili di doglianza già in sede di appello.
  • Se il giudice di merito riconosce attenuanti equivalenti ad aggravanti e rimodula la pena, la Cassazione interviene solo se vi sono vizi di diritto o di motivazione straordinariamente evidenti.

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