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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

V.G. aveva percepito nel 2002 una somma nell’ambito di una procedura di incentivo all’esodo e aveva pagato l’imposta senza la riduzione prevista dall’art. 19 T.U.I.R. Dopo che la Corte di giustizia aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disciplina applicata, il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta il 19 agosto 2009. L’Agenzia ha impugnato per cassazione la decisione della CTR, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992: il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento dell’imposta e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la decisione della CTR e deciso nel merito, respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento anche quando l’imposta sia stata pagata in base a una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione. Poiché l’imposta era stata versata nel 2002 e la domanda di rimborso presentata il 19 agosto 2009, il contribuente era decaduto. Le spese sono state compensate, considerato che al momento dell’instaurazione della lite l’orientamento giurisprudenziale richiamato non era ancora consolidato.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia.

    La decadenza decorre dal versamento dell’imposta, anche se la norma su cui si fondava il pagamento viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione; la pronuncia europea non riapre un termine già scaduto.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia insieme all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione autonoma.

  • Art. 19 del T.U.I.R.

    La norma prevedeva la riduzione dell’imposizione sulle somme percepite in occasione dell’incentivo all’esodo; la controversia riguarda il rimborso della maggiore imposta pagata senza applicare tale riduzione.

Massime di principio

  • Per le imposte sui redditi, la richiesta di rimborso va presentata entro il termine di decadenza decorrente dal versamento o dalla ritenuta, anche se solo in seguito una pronuncia della Corte di giustizia dichiara incompatibile con il diritto dell’Unione la norma applicata.
  • La retroattività della pronuncia che accerta l’incompatibilità europea non travolge i rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza: la certezza delle situazioni giuridiche protegge gli effetti del termine scaduto.
  • Se il pagamento era indebito o eccedente già al momento in cui è stato effettuato, il termine per chiedere il rimborso decorre da quel pagamento. Per versamenti provvisori o acconti il cui importo dovuto si determina soltanto successivamente, può invece decorrere dal saldo o dalla determinazione definitiva.

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