Cassazione Civile, Ordinanza n. 22449/2021 del 06/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore istante)
La controversia
La controversia nasce da una procedura fallimentare avviata nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese. Dopo un primo provvedimento dichiarativo di fallimento, un reclamo, una cassazione con rinvio e il successivo rigetto del reclamo da parte della corte territoriale, due ex soci della società hanno proposto ricorso per cassazione. Essi hanno dedotto l'inesistenza o comunque la nullità della notificazione della citazione in riassunzione, sostenendo che essa fosse stata eseguita al liquidatore di una società ormai estinta, quindi a soggetto non legittimato a riceverla; hanno inoltre sostenuto che, per effetto dell'estinzione della società, la legittimazione processuale spettasse ai soci quali successori e che non vi fosse più un curatore fallimentare, poiché la società doveva considerarsi in bonis dopo la precedente decisione di appello poi cassata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in materia fallimentare, la società cancellata può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione e, per fictio iuris, mantiene capacità processuale nelle fasi concorsuali e nelle relative impugnazioni, restando impersonata dalla società e da chi la rappresentava legalmente. Tuttavia, il punto decisivo è stato che gli ex soci ricorrenti non erano stati parti del giudizio di reclamo definito dalla sentenza impugnata; pertanto non avevano legittimazione a proporre ricorso per cassazione, essendo la legittimazione all'impugnazione riservata a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estinzione della società cancellata e il subentro dei soci nelle obbligazioni e nella legittimazione processuale, ma la Corte non accoglie tale lettura come decisiva nel caso concorsuale
consente la dichiarazione di fallimento della società cancellata entro l'anno dalla cancellazione; in tale ambito il procedimento prefallimentare e le successive impugnazioni proseguono nei confronti della società estinta per fictio iuris
citato nel motivo di ricorso in relazione alla legittimazione processuale
citato nel motivo di ricorso in relazione alla validità/nullità della notificazione
citato nel motivo di ricorso in relazione alla validità/nullità della notificazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare relativo a una società cancellata dal registro delle imprese entro l'anno dalla cancellazione, la società conserva, per finzione giuridica, capacità processuale nelle fasi concorsuali e impugnatorie, che si svolgono nei suoi confronti come se il soggetto fosse ancora esistente ai soli fini della procedura.
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di reclamo spetta soltanto a chi sia stato parte di quel giudizio di merito; chi non vi abbia partecipato non può impugnare la decisione, anche se affermi di essere successore della società estinta.
- La specialità del reclamo fallimentare non deroga alla regola generale secondo cui la legittimazione all'impugnazione e alla resistenza appartiene alle sole parti del precedente grado di giudizio.
- Quando il ricorso è proposto da soggetti privi di legittimazione a impugnare, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza affrontare il merito delle censure sulla notificazione o sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
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