Cassazione Penale, Sentenza n. 45719/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73 DPR n. 309/1990) relativa a un involucro di cocaina del peso lordo di 15,65 g. Due motivi: (1) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della destinazione ad uso personale (dichiarata difensiva di acquisto per uso collettivo/di gruppo; assenza di riscontri di cessione quali denaro, contatti, telefonate; quantità modica compatibile con uso personale; bilancino compatibile con uso di gruppo); (2) applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto) in relazione alla modesta quantità e alle circostanze del caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. È stata ritenuta corretta la valutazione di merito della Corte d'appello che aveva escluso l'uso esclusivamente personale sulla base di molteplici indici: peso significativo (15,65 g in pietra), bilancino di precisione, confezionamento frazionato e dosi già pronte, occultamento sotto il letto e tentativo di sottrarsi al controllo, stato di disoccupazione incompatibile con l'acquisto a scopo meramente voluttuario, plurimi precedenti specifici e reazione all'arrivo degli agenti. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto che la valutazione della tenuità sia discrzionale del giudice di merito e che, anche considerando gli elementi utili, la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la decisione di non applicare la causa di esclusione della punibilità (ricorrenza di precedenti specifici, recidiva/ridotta distanza temporale dalla precedente liberazione, natura della sostanza — cocaina in pietra — con maggiore numero di dosi estraibili). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
detenzione di sostanze stupefacenti
Norma penale che sanziona la detenzione di stupefacenti; la determinazione della destinazione (uso personale vs cessione) è funzione del giudice di merito sulla base degli indici fattuali
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
parametri e circostanze per accertare la destinazione ad uso esclusivamente personale
Individua parametri (in primis quelli quantitativi stabiliti con decreto ministeriale, poi confezionamento, peso lordo, modalità di presentazione ecc.) da usare per escludere l'uso esclusivamente personale; tali criteri servono a identificare quando la condotta assume rilevanza penale
sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 12/02/2014
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis D.L. 272/2005
Ha determinato il ripristino del testo ante modifiche del 2005 in materia di stupefacenti, influenzando la disciplina interpretativa collegata all'art. 73 e all'art. 75
art. 131-bis c.p.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Causa di esclusione della punibilità applicabile dopo valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; decisione rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati anche ai fini della valutazione della tenuità ex art. 131-bis
D.L. n. 272 del 2005, art. 4-bis
modifiche dichiarate incostituzionali
La dichiarazione di incostituzionalità ha portato al ritorno del precedente quadro normativo e alla necessità di applicare i criteri di valutazione di merito come ricostituiti dalla giurisprudenza e dall'art. 75 comma 1-bis
Decreto del Ministro della Salute
limiti quantitativi per la rilevanza penale
Stabilisce i limiti quantitativi che, se superati, sono un primo parametro per escludere l'uso esclusivamente personale; è uno dei criteri sommativi valutati dal giudice di merito
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione come uso personale o come destinata alla cessione è valutazione di merito: la Cassazione sindaca solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione
- I criteri per escludere l'uso personale sono molteplici e vanno valutati congiuntamente: quantità (confronto con limiti ministeriali), confezionamento/frazionamento, presenza di strumenti (bilancino), modalità di occultamento, reazione alla presenza delle forze dell'ordine, contatti/denaro rinvenuto e situazione economica dell'imputato
- La mera modesta quantità non garantisce automaticamente l'assorbimento nella fattispecie di tenuità o nell'uso personale: altri indici possono far ritenere la finalità di cessione
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede valutazione complessiva ex art. 133 c.p.; questioni di opportunità/gravità del comportamento e precedenti specifici possono escludere la causa di non punibilità
- Per una difesa efficace: documentare la destinazione ad uso personale (es. dichiarazioni di terzi, prove di uso collettivo, assenza di confezionamento frazionato, mancanza di denaro/contatti/strumenti tipici della vendita) e contestare puntualmente gli indici adottati dal giudice di merito, mostrando eventuale manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione
- In sede di Cassazione è strategico dimostrare, non una diversa valutazione dei fatti, ma la manifesta illogicità o la carenza di motivazione della valutazione di merito, poiché la revisione dei valori probabilistici è limitata
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