Sentenza n. 4965/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’accertamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accreditamento per l’attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale, del 22 luglio 2023 ex DGRC 291/2023, presentata per il tramite della piattaforma “Sinphonia”, da ultimo sollecitata e riattivata con istanza di conclusione del procedimento del 21 marzo 2025; E PER LA CONDANNA della Regione Campania a provvedere sulla predetta istanza con la contestuale nomina del Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI DIAGNOSTICA VALSABATO SRL il 17.11.2025: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO -del provvedimento Protocollo n. 0442652/2025 del 9.9.2025, adottato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale U.O.D. 50.04.05 –Accreditamento istituzionale strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, avente ad oggetto: Ricorso promosso da Centro Di Diagnostica Valsabato S.r.l c/Regione Campania annullamento Silenzio su Istanza del 22/07/2023 di Rilascio Accreditamento istituzionale per l’attività di Specialistica Ambulatoriale di Diagnostica per immagini: Radiologia diagnostica. Rigetto. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI DIAGNOSTICA VALSABATO SRL il 30.12.2025: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO -del provvedimento Protocollo N.0442652/2025 del 09/09/2025, adottato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale U.O.D. 50.04.05 – Accreditamento istituzionale strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, avente ad oggetto: Ricorso promosso da Centro Di Diagnostica Valsabato Srl C/Regione Campania Annullamento Silenzio su Istanza del 22/07/2023 di Rilascio Accreditamento istituzionale per l’attività di Specialistica Ambulatoriale di Diagnostica per immagini: Radiologia diagnostica. Rigetto; - di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di accreditamento istituzionale e successivo diniego regionale dell’accreditamento per attività ambulatoriale di diagnostica per immagini
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza di accreditamento presentata il 22 luglio 2023 e successivamente sollecitata, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Sopravvenuto il diniego regionale del 9 settembre 2025, la ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Ha dedotto violazione della l. 241/1990, degli artt. 32, 41 e 97 Cost., della disciplina statale e regionale sull’accreditamento sanitario, delle delibere regionali applicabili e dei principi di buon andamento, correttezza, certezza del diritto e obbligo di conclusione del procedimento; ha inoltre denunciato carenza istruttoria, difetto assoluto o apparente di motivazione, sviamento, aggravamento del procedimento e violazione dei principi concorrenziali. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato esclusivamente sull’ordine cronologico delle istanze, senza verificare il fabbisogno sanitario, i requisiti delle istanze anteriori e l’eventuale permanenza dell’interesse degli altri richiedenti. Con ulteriori motivi aggiunti ha dedotto che una struttura collocata anteriormente nell’ordine cronologico non avrebbe posseduto i requisiti necessari e che, conseguentemente, la propria istanza avrebbe dovuto essere esaminata. La ASL Avellino ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha depositato tardivamente documentazione, della quale la ricorrente ha chiesto lo stralcio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL Avellino, rilevando che essa svolge un ruolo di vigilanza e controllo nel procedimento regionale. Ha accolto l’eccezione di tardività del deposito documentale della ASL e ne ha disposto lo stralcio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento conclusivo, superando il silenzio originariamente contestato. I primi e i secondi motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego, chiarendo che la delibera regionale n. 291/2023 imponeva di esaminare le istanze secondo il rigoroso ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma regionale. La disciplina transitoria nazionale introdotta dall’art. 15 l. 118/2022 e dal d.m. Salute 19 dicembre 2022, il cui termine di adeguamento è stato prorogato sino al 31 dicembre 2026, mantiene applicabili i precedenti criteri regionali; pertanto, il criterio cronologico previsto dalla delibera n. 291/2023 resta operativo. La ricorrente risultava sesta su dodici istanze e gli uffici erano impegnati prioritariamente nell’esame delle istanze relative alla macroarea sociosanitaria. Il diniego non è stato ritenuto apparente né soprassessorio, poiché le domande non potevano essere esaminate simultaneamente in violazione dell’ordine cronologico. Il TAR ha inoltre escluso di poter valutare la carenza dei requisiti della controinteressata, essendo tale questione oggetto di autonomo contenzioso. La posizione cronologica della ricorrente è stata ritenuta conservata, anche perché la Regione aveva riattivato l’istanza sulla piattaforma. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
L’adozione del provvedimento conclusivo da parte dell’amministrazione determina il sopravvenuto difetto di interesse all’azione contro il silenzio, poiché viene meno l’inerzia oggetto della domanda.
Ha consentito la conversione del rito camerale in rito ordinario in ragione della sopravvenuta impugnazione del provvedimento espresso.
Richiamato quale base processuale per la conversione del rito.
le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza
Il deposito della documentazione effettuato oltre il termine è tardivo e deve essere espunto dal giudizio su richiesta della parte interessata.
art. 15 l. 5 agosto 2022, n. 118
Ha modificato la disciplina dell’accreditamento sanitario, prevedendo il nuovo sistema fondato sugli accordi contrattuali e sulla selezione periodica mediante avviso, ma opera secondo il regime transitorio previsto dalla normativa attuativa.
art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992
Rientra tra le disposizioni alle quali le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento in materia di accreditamento.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
La nuova disciplina prevede accordi contrattuali con gli operatori previa selezione periodica; nelle more dell’adeguamento regionale restano applicabili i criteri precedenti.
art. 5 d.m. Salute 19 dicembre 2022
Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell’accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private e accreditate.
Il regime transitorio conserva l’applicazione dei precedenti criteri regionali fino all’adeguamento dell’ordinamento regionale; tale termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 2026.
d.G.R.C. n. 291/2023
La verifica della compatibilità delle istanze di accreditamento di nuove strutture o di nuove attività con la programmazione regionale è effettuata nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma regionale.
Impone l’esame delle istanze di accreditamento secondo l’ordine cronologico risultante dalla piattaforma regionale.
d.G.R.C. n. 491/2023
Ha imposto agli uffici regionali di dare priorità alle istanze relative alla macroarea sociosanitaria, in coerenza con la programmazione regionale e con i piani operativi del servizio sanitario regionale.
art. 4 d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15
Ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’adeguamento regionale alla nuova disciplina dell’accreditamento.
Massime di principio
- Quando il silenzio dell’amministrazione viene superato dall’adozione di un provvedimento espresso, l’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, restando possibile impugnare il provvedimento mediante motivi aggiunti o autonomo ricorso.
- Nel regime transitorio previsto dalla disciplina nazionale sull’accreditamento sanitario, fino all’adeguamento regionale e comunque entro il termine prorogato dalla legge, continuano ad applicarsi i precedenti criteri regionali di accreditamento.
- È legittimo esaminare le istanze di accreditamento secondo l’ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma regionale quando tale criterio sia previsto dalla disciplina regionale transitoriamente applicabile.
- Un diniego che rappresenti lo stato di avanzamento delle istanze e indichi l’impossibilità attuale di esaminare una domanda, in ragione dell’ordine cronologico e delle priorità programmatorie, non è soprassessorio né affetto da motivazione apparente se conserva la posizione dell’istanza nell’ordine di esame.
- Il giudice amministrativo non può accertare incidentalmente la carenza dei requisiti di una controinteressata quando l’ammissibilità della relativa istanza costituisca oggetto di autonomo contenzioso.
- Il termine di quaranta giorni liberi anteriori all’udienza previsto dall’art. 73 c.p.a. per il deposito dei documenti è opponibile alle parti e comporta lo stralcio della documentazione depositata tardivamente.
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