Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2600/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imbesi ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), lamentando travisamento dei fatti e valutazione errata delle intercettazioni; 2) l'errata valutazione della credibilità del collaboratore Corritore Settimo e la mancata applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (richiamo art. 192 e art. 273 c.1-bis c.p.p.); 3) l'assenza e l'omessa motivazione circa le esigenze cautelari attuali e concrete, specie in considerazione del tempo intercorso e della dimissione dalla carica amministrativa presso la concessionaria (richiesta misura meno afflittiva come domiciliari). La difesa ha sostenuto che le risultanze a carico della ricorrente erano circoscritte e insufficienti, fondate solo su propalazioni e poche conversazioni intercettate e che il Giudice aveva attribuito a Imbesi un ruolo nella associazione in assenza di riscontri concreti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui chiedevano una rivalutazione dei fatti e degli indizi (limiti del sindacato in sede cautelare) e ha valutato che il Tribunale della Libertà e il giudice per le indagini preliminari hanno esposto ragioni giuridicamente significative, congrue e prive di illogicità evidenti. La Corte ha confermato la possibilità di utilizzare le dichiarazioni dei collaboratori quando sono riscontrate e coerenti con altre emergenze investigative (intercettazioni, osservazioni, perquisizioni, sequestro di denaro e documentazione contabile), e ha condiviso la ricostruzione secondo cui Imbesi svolgeva un ruolo operativo (ricezione di somme, gestione formale di società, occultamento di elementi probatori). Sotto il profilo cautelare ha ritenuto adeguatamente motivate la gravità degli indizi e l'attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione relativa prevista per l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e dei successivi elementi di riscontro (sequestro di 48.685 euro, agenda contabile, conversazioni aggiornate fino a fine 2023). Pertanto il rigetto dell'istanza di riesame è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: non richiede necessariamente un patto formale o una cassa comune; è sufficiente l'affectio societatis e una struttura organizzativa anche rudimentale; contributi diversi e anche la partecipazione a un reato-fine possono integrare la partecipazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Utilizzato per rilevare condotte di schermatura del patrimonio: la Corte ha ritenuto che le condotte di Imbesi (gestione formale di società, trasferimenti di quote, occultamento di timbri) si collegassero al reato contestato e fossero coerenti con la partecipazione all'associazione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa in tema di insufficienza degli elementi a carico; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che non fosse stata violata la garanzia costituzionale in ragione della congrua motivazione sul quadro indiziario.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che in sede cautelare non si applicano integralmente i criteri probatori del giudizio di merito (non è richiesto il comma 2 sulla precisione e concordanza degli indizi); le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate con i riscontri disponibili (commi 3 e 4 richiamati dall'art. 273 c.1-bis).

  • art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola la utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori e richiama alcune garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei collaboratori quando le dichiarazioni risultano autonome, spontanee e riscontrate.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato i limiti della censura in sede cautelare: è ammissibile la denuncia di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa dell'attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi: la Corte ricorda che il tempo trascorso può incidere ma non prevale se non esistono elementi che dimostrino la cessazione del pericolo; la difesa deve fornire elementi idonei a superare la presunzione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata per confronto: la Corte distingue il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. (narcotraffico) dall'associazione mafiosa, precisando che le regole di esperienza sulla tendenziale stabilità del vincolo mafioso non si trasferiscono automaticamente all'art. 74.

  • art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamati in relazione alla distinzione tra concorso di persone in reato e associazione: è necessario che i rapporti costituiscano interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, non semplici relazioni dirette.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare in Cassazione la possibilità di sindacare la valutazione degli indizi è molto limitata: il giudice di legittimità verifica solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti, non può rimettere in discussione il valore probatorio degli elementi acquisiti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare misure cautelari se sono autonome, coerenti e riscontrate da altri elementi (intercettazioni, osservazioni, sequestri, documentazione): la loro valutazione richiede verifica di riscontri individualizzanti.
  • Per i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti non è necessario un patto formale o una 'cassa comune': è sufficiente l'esistenza di un'affectio societatis e di una struttura organizzativa, anche rudimentale, e contributi anche limitati o un singolo reato-fine possono essere significativi se dimostrano un ruolo nel gruppo.
  • Il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura non elimina automaticamente le esigenze cautelari; per superare la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari l'indagato deve fornire elementi concreti che dimostrino la cessazione del pericolo.
  • Il rapporto di coniugio o parentela non esclude di per sé la partecipazione all'associazione: conta la concretezza dei comportamenti, i contatti con altri sodali, la gestione di proventi e il ruolo operativo accertabile con facta concludentia.
  • Per contestare con successo una misura cautelare occorre dimostrare, oltre a critiche formali alla motivazione, l'esistenza di vizi logici evidenti o violazioni di legge specifiche sanzionate a pena di nullità; doglianze che richiedono nuova valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.