Cassazione Penale, Sentenza n. 12734/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per reati connessi ad associazione a delinquere finalizzata a frode IVA e accise nel settore dei prodotti petroliferi e autoriciclaggio; i difensori hanno censurato la sussistenza delle esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di recidiva), sostenendo ruolo marginale del Leonardi, mancanza di elementi successivi al luglio 2019, la praticabilità degli arresti domiciliari e l'effetto dei provvedimenti ablativi già disposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: il ricorso reiterava doglianze già svolte davanti al giudice del riesame ed era generico/aspecifico; in ogni caso le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate dal Tribunale del riesame: rilevanza delle intercettazioni, uso di numerose utenze "dedicate" e cautele dichiarate dall'indagato, ampia rete di rapporti, precedenti e indagini analoghe in corso, e notizie investigative recenti (informativa 27/4/2021) che indicavano ulteriori collegamenti e movimenti di denaro. La Corte ha altresì ritenuto infondato l'argomento che i sequestri ablativi escludano il pericolo di reiterazione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Base normativa per l'impugnazione al Tribunale del riesame della misura cautelare; richiamata come procedimento con cui è stata decisa la conferma della custodia
art. 274 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento delle esigenze cautelari ritenute sussistenti: lett. a) inquinamento probatorio (fondato su intercettazioni, utenze dedicate e necessità di accertamenti contabili/finanziari) e lett. c) pericolo di reiterazione (valutazione prognostica basata su rete di rapporti e indagini precedenti)
Norma che contestava l'autoriciclaggio per avere impiegato/trasferito proventi illeciti; rilevante per il quadro indiziario ma non censurata nel merito dalla Cassazione in questa sede
art. 8 lett. c) DPR n. 633/1972
Richiamata nella ricostruzione del meccanismo fraudolento (dichiarazioni di intento false) come elemento tecnico-fiscale dell'attività delle "missing trader"
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità rispetto alle argomentazioni già svolte nel giudizio di merito
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro una conferma di custodia cautelare è fondamentale proporre motivi nuovi, specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice del gravame: la mera ripetizione di censure già rigettate rende il ricorso inammissibile.
- Per il pericolo di inquinamento probatorio, la valutazione può fondarsi su elementi indiretti significativi (intercettazioni, uso di utenze dedicate, cautele dichiarate dall'indagato, necessità di accertamenti contabili/finanziari) e non richiede sempre la produzione di atti concreti di inquinamento già compiuti.
- La sussistenza del rischio di reiterazione è una valutazione prognostica: non è necessario dimostrare una "specifica occasione" di delinquere, ma una probabilità prossima di ricaduta derivante da elementi soggettivi (pericolosità) e oggettivi (contesto/rapporti/risorse).
- Provvedimenti ablativi (sequestri) non eliminano automaticamente l'esigenza cautelare, perché agiscono su profili diversi rispetto alla prevenzione del rischio di recidiva in ambito associativo.
- Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) occorre dimostrare con argomentazioni concrete e circostanziate che la misura alternativa sia efficace a prevenire sia l'inquinamento probatorio sia la reiterazione del reato nel contesto specifico.
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