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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02229/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato un cliente al pagamento del compenso dovuto al proprio difensore per attività professionale svolta in più giudizi civili. L'Ufficio aveva preteso, oltre all'imposta fissa sulla sentenza, anche un'ulteriore imposta fissa per l'atto asseritamente enunciato nella sentenza, cioè il contratto di patrocinio/mandato professionale, e l'imposta proporzionale sugli interessi moratori. Il contribuente aveva impugnato l'avviso solo per la parte relativa all'imposta fissa sull'atto professionale enunciato; il giudice di merito aveva escluso che nella sentenza vi fossero elementi sufficienti per identificare il negozio sottostante. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 1, 3, 5, 22 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986 e della tariffa allegata, sostenendo che nelle sentenze che liquidano compensi professionali il rapporto contrattuale presupposto sarebbe insito in re ipsa e quindi tassabile per enunciazione. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha censurato la compensazione delle spese di appello e ha dedotto ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso su capi non devoluti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito sull'interpretazione della sentenza e della domanda giudiziale ai fini della tassazione per enunciazione. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del contribuente perché tardivo. Ne è conseguita la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre non sono state liquidate spese sul ricorso incidentale inefficace. La Corte ha confermato il principio secondo cui la tassazione per enunciazione richiede che l'atto registrando contenga un espresso richiamo al negozio e i suoi elementi identificativi tali da consentirne l'autonoma individuazione, senza necessità di accertamenti extratestuali.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per dedurre rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha rilevato che la censura dell'Agenzia, pur formalmente ex n. 3, tendeva a sollecitare un riesame del fatto e dell'interpretazione dell'atto.

  • art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    la tassazione per enunciazione presuppone che l'atto registrando contenga un richiamo espresso e autosufficiente al negozio enunciato, tale da consentirne l'identificazione senza accertamenti extratestuali.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato dall'Agenzia insieme alle altre norme dell'imposta di registro per sostenere la debenza dell'imposta sull'atto enunciato.

  • artt. 1, 3, 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamati a sostegno della pretesa fiscale dell'Ufficio in materia di registrazione e imposizione dell'atto e del provvedimento giudiziario.

  • art. 1, lett. b, tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II

    invocato dall'Agenzia quale base della tassazione dell'atto enunciato.

  • art. 8 tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte II

    invocato dall'Agenzia quale base della tassazione proporzionale sugli interessi moratori.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal contribuente per contestare la compensazione delle spese disposta dalla CTR.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal contribuente per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse pronunciato su capi non devoluti.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la domanda di responsabilità processuale aggravata, rigettata in primo grado e non impugnata sul punto.

  • art. 334 c.p.c.

    la Corte ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo perché, essendo proposto oltre il termine, perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione oltre il quale il ricorso incidentale è tardivo.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei termini per l'impugnazione tardiva.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal contribuente in relazione alla regolazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal contribuente in relazione al vizio di ultrapetizione nel giudizio tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte osserva che la natura pubblica della ricorrente esime dall'attestazione e che la sanzione processuale si applica solo a pronunce di infondatezza/inammissibilità/improcedibilità nei limiti previsti.

Massime di principio

  • La tassazione per enunciazione di un atto non registrato presuppone che l'atto soggetto a registrazione contenga un richiamo espresso e autonomamente sufficiente del negozio enunciato, con indicazione degli elementi essenziali idonei a identificarlo senza ricorrere a elementi extratestuali.
  • Se l'identificazione del negozio sottostante richiede deduzioni logiche, accertamenti di fatto o valutazioni interpretative non immediatamente ricavabili dal testo dell'atto, non ricorre il presupposto per la tassazione per enunciazione.
  • La verifica della presenza o meno dell'enunciazione integra un apprezzamento di merito: in cassazione non è sindacabile come violazione di legge, salvo che si alleghi una vera errata interpretazione della norma astratta e non una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'atto e della fattispecie concreta.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre i termini ordinari è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, anche quando sia stato notificato nei termini di cui all'art. 371 c.p.c. rispetto al ricorso principale.
  • La soccombenza ai fini delle spese di legittimità, in presenza di ricorso incidentale inefficace, va riferita solo alla parte che ha proposto il ricorso principale, poiché il ricorso incidentale non viene esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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