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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07840/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di cessione a terzi di una modesta quantità di cocaina-crack (grammi 0,5), fatto commesso in Genova il 23/12/2024 e sussunto nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello non avesse adeguatamente illustrato la congruità della pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, e contestando sostanzialmente la valutazione di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché volta, in realtà, a ottenere una nuova valutazione di merito sulla pena, già motivata in modo non illogico dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato quantità e qualità della sostanza, dolo, precedente penale, comportamento processuale dell'imputato e già riconosciute circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riguardasse il solo trattamento sanzionatorio e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per cessione a terzi di sostanza stupefacente in lieve entità, nella specie cocaina-crack.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio guida per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Richiamata quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Non è deducibile in cassazione una censura che miri esclusivamente a una nuova valutazione di merito della congruità della pena, quando il giudice territoriale abbia già dato conto in modo razionale dei criteri utilizzati.
  • Ai fini del giudizio sulla pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti/recidiva, il giudice può valorizzare la quantità e qualità della sostanza, il dolo, i precedenti penali e il comportamento processuale dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diverse ragioni, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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