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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07283/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una addetta alla preparazione dei pasti presso la mensa di una scuola materna, alla quale la datrice di lavoro aveva attribuito il 4° livello del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. La lavoratrice domandava invece il riconoscimento del 3° livello, sostenendo di avere svolto mansioni riconducibili al profilo di 'cuoco unico' e chiedendo le conseguenti differenze retributive quantificate in euro 5.841,08. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Torino aveva confermato il rigetto, ritenendo che le mansioni concretamente svolte fossero compatibili con il 4° livello, in particolare con il profilo di 'cuoco di cucina non organizzata in partite che assicura il servizio'. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione del CCNL 2010 e del CCNL 2018: con il primo motivo ha contestato la lettura della differenza tra autonomia operativa del 3° livello e autonomia esecutiva del 4° livello; con il secondo ha contestato l'interpretazione della declaratoria relativa al 'cuoco unico' del 3° livello, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato la circostanza di essere l'unica addetta alla cucina e avesse mal compreso la portata delle mansioni svolte in un contesto di menù preordinati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato le declaratorie collettive secondo i canoni letterali e sistematici, valorizzando il contenuto professionale concreto delle mansioni e non la sola etichetta astratta di 'unica cuoca'. La Cassazione ha chiarito che non basta essere l'unica addetta alla preparazione dei pasti per integrare il profilo di 'cuoco unico' del 3° livello, perché occorre verificare se ricorrano gli elementi caratterizzanti della declaratoria superiore; al contrario, il profilo del 4° livello era compatibile con l'attività svolta, specie considerando che la declaratoria del 'cuoco di cucina non organizzata in partite' riguarda chi assicura il servizio di cucina senza necessità di coordinarsi con altre figure di cuoco. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per difetto di specificazione dei canoni ermeneutici, affermando che, dopo la riforma del 2006, la violazione dei contratti collettivi è denunciabile come violazione di legge senza l'indicazione analitica delle norme di ermeneutica asseritamente violate. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile in cassazione come violazione di legge

  • artt. 1362 ss. c.c.

    i contratti collettivi vanno interpretati secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale, come criterio diretto di interpretazione

  • art. 1362 c.c.

    va ricercata la comune intenzione delle parti collettive, soprattutto quando la declaratoria contrattuale classifica le figure professionali nel livello di riferimento

  • art. 1363 c.c.

    le clausole collettive devono essere lette sistematicamente, mettendo a confronto le declaratorie dei diversi livelli

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2

    la riforma ha equiparato sul piano processuale la denuncia di violazione del contratto collettivo alla violazione di norme di diritto

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, art. 290 (2010)

    norma collettiva di classificazione del personale oggetto di interpretazione

  • CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, art. 54 (2018)

    norma collettiva di classificazione del personale oggetto di interpretazione

Massime di principio

  • Nella classificazione del personale disciplinata dai contratti collettivi, l'inquadramento va determinato sulla base del contenuto concreto delle mansioni svolte e degli elementi caratterizzanti della declaratoria, non sulla sola denominazione astratta della figura professionale.
  • Quando il contratto collettivo distingue tra livelli attraverso il diverso grado di autonomia e di qualificazione professionale richiesto, il giudice deve confrontare le declaratorie dei livelli interessati secondo un'interpretazione letterale e sistematica, senza isolare singoli termini dal contesto complessivo.
  • La circostanza che il lavoratore sia l'unico addetto a una determinata attività non basta, di per sé, a integrare il profilo professionale superiore se la declaratoria richiede ulteriori connotati funzionali o professionali.
  • Se le parti collettive non hanno fornito una definizione autonoma di una figura professionale, è corretto ricondurla alla declaratoria generale del livello in cui è inserita, quale espressione della comune intenzione negoziale.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale può essere dedotta come violazione di legge, senza necessità di indicare in modo analitico i singoli canoni ermeneutici asseritamente violati, fermo restando il controllo sulla correttezza dell'interpretazione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieClassificazione del personaleRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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