Cassazione Civile, Ordinanza n. 14161/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione forzata promossa in forza di un titolo esecutivo ottenuto contro un comune dichiarato in dissesto finanziario. Il giudizio di merito aveva riguardato l’opposizione del comune al pignoramento presso terzi e, in particolare, la questione se il credito liquidato in favore del difensore antistatario, oltre alla sorte capitale spettante alla creditrice, rientrasse o meno nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione, con conseguente legittimazione del comune oppure dell’OSL e con riflessi sull’ammissibilità dell’azione esecutiva. In cassazione i ricorrenti, qualificatisi come eredi del difensore deceduto, hanno articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata declaratoria di interruzione del giudizio a seguito dell’estinzione dell’OSL; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire dell’OSL, cessato nel frattempo; 3) violazione delle norme sul dissesto degli enti locali e della disciplina interpretativa, sostenendo che il credito del difensore, sorto solo con la sentenza di condanna successiva al dissesto, non fosse nella massa passiva; 4) omesso esame del fatto decisivo che il credito del difensore antistatario nasce con il deposito della sentenza ex art. 93 c.p.c.; 5) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria sull’esistenza dell’OSL e sul suo diritto alle spese di lite. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, ritenendo assorbente il difetto di prova della legittimazione dei ricorrenti a proporre l’impugnazione come eredi del difensore, in assenza di documentazione idonea a dimostrare il decesso del dante causa e l’avvenuta accettazione dell’eredità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i ricorrenti, che si dicevano eredi del difensore deceduto, non hanno fornito la prova documentale necessaria della loro qualità di eredi e quindi della loro legittimazione attiva ad impugnare. È stato ritenuto insufficiente il solo certificato di stato di famiglia originario, che al più prova la qualità di chiamati all’eredità ma non quella di eredi. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato დამატivo previsto dalla legge.
Norme richiamate
richiamato per descrivere la forma del pignoramento presso terzi azionato in esecuzione del titolo contro il comune
invocato nel merito come norma che vieta l’intrapresa o la prosecuzione di azioni esecutive contro l’ente in dissesto
richiamato quale termine di riferimento per la chiusura della procedura di dissesto e per il rendiconto della gestione liquidatoria
art. 252, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il credito non rientrasse tra quelli di competenza dell’OSL, mancando il requisito temporale
art. 254, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato insieme all’art. 252 TUEL nella tesi sulla ripartizione dei crediti nella procedura di dissesto
art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 conv. in L. n. 140/2004
indicato come legge di interpretazione autentica sul regime dei crediti relativi a fatti di gestione anteriori al dissesto
invocato per contestare l’interesse ad agire dell’OSL dopo la sua cessazione
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
base formale dei motivi di nullità della sentenza o del procedimento
base formale del motivo di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dai ricorrenti per affermare che il credito del difensore antistatario sorge con il deposito della sentenza di condanna
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della motivazione per contraddittorietà irriducibile
indicato dalla Corte come fonte del potere di produrre in cassazione i documenti necessari a dimostrare il decesso del dante causa e la qualità di erede
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l’eventuale contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità
art. 7, comma 2, R.D. 1611/1933
richiamato nella fase di merito per la competenza territoriale dell’appello quando è parte anche l’Avvocatura dello Stato
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dai ricorrenti in via subordinata per chiedere la rimessione della questione di legittimità costituzionale
Cass. n. 2895/2012
richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi sull’interruzione del giudizio per estinzione dell’OSL
Cass. n. 13522/2025
richiamata dalla Corte quale precedente sul necessario onere probatorio della qualità di erede nel giudizio di cassazione
Cass. n. 1943/2011
richiamata per affermare la rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione all’impugnazione
Cass. n. 24050/2019
richiamata nel medesimo senso sull’onere di prova della qualità di erede
Cass. n. 34373/2023
richiamata nel medesimo senso sull’onere di prova della qualità di erede
Cass. n. 3793/2024
richiamata nel medesimo senso sull’onere di prova della qualità di erede
Cass. n. 25860/2024
richiamata nel medesimo senso sull’onere di prova della qualità di erede
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi impugna quale successore a titolo universale di una parte deve dimostrare documentalmente sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare.
- Il certificato di stato di famiglia, da solo, non prova la qualità di erede, ma al più quella di chiamato all’eredità; occorre anche la dimostrazione della concreta devoluzione dell’eredità e dell’avvenuta accettazione.
- Il difetto di prova della legittimazione processuale in impugnazione è rilevabile d’ufficio perché attiene alla regolare costituzione del contraddittorio.
- Quando manca la prova della legittimazione attiva del ricorrente, la Corte non esamina i motivi di merito o di rito dedotti nel ricorso.
- rami
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