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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23831/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di manutenzione del possesso proposta da una società semplice agricola per ottenere la tutela del proprio possesso e poter installare sullo stradone del fondo un nuovo cancello in sostituzione di quello esistente. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando ai resistenti di non impedire l'installazione. La corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che l'area interessata fosse di proprietà del resistente e che questi avesse legittimamente opposto al possesso vantato dalla società un possesso incompatibile fondato sul titolo di proprietà. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 112, 342 e 348-bis c.p.c., lamentando che la corte territoriale non si fosse pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse trascurato l'accertamento del tribunale sulla collocazione dello stradone nel proprio fondo, avesse valorizzato indebitamente una precedente sentenza e una relazione di consulenza tecnica, e avesse applicato in modo errato un giudicato esterno relativo alla dichiarata inefficacia di un atto di acquisto della fascia di terreno su cui insisteva il cancello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva comunque esaminato e implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità, e ha ribadito i principi sull'art. 342 c.p.c.: l'appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente punti contestati e ragioni della critica, senza formule sacramentali né trascrizioni integrali della sentenza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, escludendo la violazione dell'art. 345 c.p.c. perché la ricorrente non aveva dimostrato che la consulenza tecnica fosse stata formata nel primo grado e, soprattutto, rilevando che la sentenza definitiva n. 615/2014, non impugnata, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di acquisto relativo alla fascia di terreno interessata dal cancello; tale pronuncia aveva eliminato il presupposto su cui si fondava l'azione possessoria e costituiva giudicato non più contestabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la corte d'appello aveva comunque esaminato la questione, almeno implicitamente.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è ammissibile se individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e contiene una parte argomentativa che confuti la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di trascrizione integrale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    È esclusa la violazione perché non è stato dimostrato che la consulenza tecnica richiamata in appello fosse un mezzo di prova nuovo formato nel giudizio di secondo grado.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno derivante dalla sentenza definitiva non impugnata è vincolante e non più contestabile tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la regolarità della notificazione ai coeredi intimati mediante deposito e raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del motivo, è sufficiente che la censura consenta di individuare con chiarezza il capo della decisione contestato e le ragioni della critica; non sono richieste formule particolari né la riproduzione integrale della sentenza impugnata.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità è infondata quando dal contenuto dell'atto risulti comunque comprensibile, per il giudice, la natura e la portata della doglianza, senza necessità di esplorazioni autonome del fascicolo processuale.
  • La violazione dell'art. 345 c.p.c. per introduzione di nuovi mezzi di prova non può essere affermata senza dimostrare che il mezzo sia effettivamente nuovo e non già formato nel giudizio di primo grado.
  • Il giudicato esterno formatosi tra le parti su una questione pregiudiziale o sul titolo di proprietà del bene coinvolto preclude la riproposizione di contestazioni incompatibili e può far venir meno il presupposto dell'azione possessoria o reale successivamente esercitata.
  • Quando una pronuncia definitiva non impugnata ha accertato l'inefficacia del titolo di acquisto relativo al bene controverso, non è più possibile rimettere in discussione quel presupposto nei successivi gradi di giudizio tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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