Cassazione Civile, Ordinanza n. 12276/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un residuo prezzo di cessione d'azienda. La società ricorrente assumeva di essere creditrice quale avente causa di una precedente cessionaria, a sua volta subentrata nel credito originariamente facente capo alla società che aveva ceduto l'azienda. La debitrice opponeva il decreto contestando la legittimazione attiva dell'ingiungente, sostenendo che i suoi danti causa non fossero divenuti titolari del credito, perché la società originaria era stata cancellata dal registro delle imprese e perché la cessione del credito recava una data apparente e sospetta, prossima all'estinzione della società. In appello la controparte otteneva la riforma della decisione di primo grado e la condanna al pagamento del capitale residuo, con interessi legali; la ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2697, 2704 e 116 c.p.c. per l'attribuzione di data certa alla cessione del credito e per la mancata considerazione che l'estinzione della società non impedirebbe la retrodatazione di scritture private; 2) violazione degli artt. 2311, 2312 e 2495 c.c. per avere la Corte ritenuto che il mancato inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione non equivalga a rinuncia; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c.; 4) omesso esame della medesima eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non denunciava una vera violazione di legge, ma sollecitava un riesame del merito e delle risultanze istruttorie sulla data certa della cessione; ha ritenuto inammissibile il secondo perché l'affermazione censurata era una motivazione ad abundantiam, priva di incidenza sul dispositivo; ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché l'eccezione di prescrizione degli interessi era incompatibile con la decisione di merito adottata e, comunque, il quarto motivo non individuava un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione può essere validamente conferita e allegata anche con strumenti informatici; non è richiesta la contestualità materiale con la redazione dell'atto, ma la congiunzione materiale o informatica e il conferimento in una finestra temporale compresa tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso.
Il difensore deve essere munito di procura speciale a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La violazione di legge non può tradursi nel riesame del merito; l'omessa pronuncia va valutata anche alla luce di decisioni implicite incompatibili con l'eccezione; il vizio di cui al n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
La censura di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e le ragioni del contrasto con le norme o con l'interpretazione giurisprudenziale.
Non vi è omessa pronuncia quando l'eccezione risulta incompatibile con la decisione adottata sul merito, integrando una pronuncia implicita di rigetto.
La ricorrente non ha chiarito in che senso la norma sull'onere della prova fosse stata violata; la doglianza, così formulata, non era idonea a fondare un motivo ammissibile.
La questione della data certa non può essere trasformata in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il controllo di legittimità non consente di sindacare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
La dedotta violazione non è stata specificamente argomentata e non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione della società e alla sorte dei crediti non iscritti nel bilancio finale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla cancellazione della società e agli effetti sulla titolarità dei crediti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cancellazione della società impedirebbe la successiva cessione o comporterebbe effetti estintivi diversi da quelli ritenuti dalla Corte d'appello.
Richiamato per l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi.
Gli interessi superiori al tasso legale richiedono una determinazione scritta; in difetto, la condanna riguarda soltanto gli interessi legali dalla mora al saldo.
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente il punto di diritto controverso; non è consentito mascherare una richiesta di nuovo esame del merito come vizio di legge.
- La contestazione sulla data certa di una scrittura privata e, più in generale, sulla ricostruzione delle risultanze istruttorie, attiene alla valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri dei vizi denunciabili.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito decide in modo incompatibile con l'eccezione proposta: in tal caso vi è una pronuncia implicita di rigetto, censurabile solo nei limiti consentiti dal mezzo di impugnazione pertinente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di un'eccezione, di una questione giuridica o di un'argomentazione difensiva.
- In tema di procura speciale per il ricorso per cassazione, è sufficiente che il conferimento avvenga dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso, con congiunzione materiale o informatica all'atto, anche nel processo civile telematico.
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