Cassazione Civile, Ordinanza n. 20064/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo nel quale risultava una cartella di pagamento relativa a omesso e carente versamento IRES, oltre sanzioni e interessi, deducendo la mancata notifica della cartella sottostante. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dopo avere accolto la sospensione cautelare; la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nel testo non specificati analiticamente. La Corte, rilevando d'ufficio la sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha verificato che la contribuente non aveva allegato alcuno specifico pregiudizio attuale e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, sicché l'azione originaria doveva ritenersi inammissibile.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che, alla luce dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, l'estratto di ruolo e la cartella asseritamente invalida sono impugnabili solo in presenza delle tassative condizioni previste dalla norma, cioè quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio in relazione a procedure di appalto, pagamenti della pubblica amministrazione o perdita di benefici nei rapporti con la p.a. Richiamando anche Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che nel processo tributario, di natura impugnatorio-merito, sussiste interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un concreto e specifico pregiudizio. Poiché la contribuente non aveva dedotto né provato tale pregiudizio, il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c.; le spese sono state compensate per il fatto che il ricorso originario era stato proposto prima dell'intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
ha introdotto, in sede di conversione, una disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai soli casi di concreto pregiudizio tassativamente indicati dalla legge.
legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata come fonte della novella all'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.
come novellato, prevede che il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata siano direttamente impugnabili solo nei casi specificamente previsti.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato quale ipotesi di pregiudizio legato a procedure di appalto che legittima l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio connessa alle verifiche per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
indicato nel quadro della riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, come uno dei casi tassativi di pregiudizio rilevante.
base della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
richiamata come legge di delega fiscale, in attuazione della quale è stato indicato l'intervento del decreto 3 luglio 2024.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generale: l'interesse ad agire sussiste solo quando il contribuente dimostri un pregiudizio concreto, attuale e specifico tra quelli tassativamente previsti dalla legge.
- Nel processo tributario, l'impugnazione del ruolo non può essere usata come azione meramente accertativa astratta sull'inesistenza del debito o sulla mancata notificazione della cartella; occorre sempre un interesse concreto alla tutela giurisdizionale.
- Quando difetta il presupposto legale dell'azione, il ricorso originario va dichiarato inammissibile e la sentenza che abbia deciso nel merito deve essere cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.
- La sopravvenienza di una disciplina restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, se incide sull'ammissibilità dell'azione proposta.
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