Cassazione Civile, Ordinanza n. 17101/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il fallimento di una società in liquidazione convenne in giudizio la società acquirente di un immobile, chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di trasferimento e la restituzione del bene al patrimonio fallimentare; in subordine chiese l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale accolse la domanda principale valorizzando, come indizi della simulazione, soprattutto la notevole sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato accertato in CTU, nonché il fatto che venditrice e acquirente fossero riconducibili alla medesima famiglia. La Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello della società acquirente per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto non contestasse adeguatamente il nucleo logico-giuridico della decisione di primo grado, in particolare la rilevanza della sproporzione del prezzo e dei legami familiari. Con il ricorso per cassazione la società acquirente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 116 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva esaminato solo la congruità del corrispettivo e non l'intero quadro indiziario, omettendo di valutare se, espunto l'elemento del prezzo, gli altri indizi fossero ancora sufficienti a fondare la simulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione perché rileva la data di consegna dell'atto per la notifica all'UNEP entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Nel merito, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo non investiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, cioè la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., limitandosi a censure generiche sul quadro indiziario senza censurare specificamente il capo che aveva escluso la specificità dei motivi di appello. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler esaminare la doglianza nel merito, essa sarebbe stata comunque infondata, perché la censura sulla violazione dell'art. 2729 c.c. non era stata articolata secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: il ricorrente non aveva indicato come fosse stato sollecitato il giudice d'appello a rivalutare il complessivo materiale indiziario né aveva spiegato in che modo fosse stata dedotta l'assenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 66 L.F.
richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia dell'atto rispetto alla massa fallimentare
richiamato come ulteriore base della domanda subordinata revocatoria
l'appello deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità
invocato per la disciplina dell'onere probatorio, ma la censura non è stata sviluppata in modo decisivo
le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza degli indizi; la censura di violazione deve confrontarsi specificamente con tale criterio
richiamato dalla ricorrente nella dedotta violazione delle regole di valutazione della prova
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Cass., S.U. n. 1785 del 2018
richiamata per affermare che la censura di violazione dell'art. 2729 c.c. deve indicare come il giudice sia stato investito della valutazione sul quadro indiziario complessivo
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la critica alla sentenza di primo grado deve essere specifica e deve confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione; se il gravame non attinge il capo decisivo che sorregge la declaratoria di inammissibilità, il motivo di ricorso per cassazione è privo di decisività.
- La dedotta violazione dell'art. 2729 c.c. non può risolversi in una mera contrapposizione di letture del materiale probatorio: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali indizi siano stati considerati, quali siano stati omessi e in che modo venga meno il requisito della gravità, precisione e concordanza.
- Quando la decisione d'appello è fondata sull'inammissibilità del gravame per difetto di specificità, la censura in cassazione che si limiti a contestare il merito della valutazione probatoria senza attaccare la preliminare ratio processuale non è idonea a ottenere l'annullamento.
- In tema di prova presuntiva della simulazione, il controllo di legittimità richiede che la doglianza si misuri con l'intero percorso argomentativo del giudice di merito e non con singoli elementi isolati del quadro indiziario.
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