Cassazione Civile, Ordinanza n. 05515/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dipendente di ruolo di una Regione, inquadrata come funzionario amministrativo, aveva chiesto l’adeguamento del proprio trattamento economico di anzianità sulla base di norme regionali che avevano introdotto un meccanismo di perequazione della retribuzione individuale di anzianità. Dopo un primo contenzioso, definito sfavorevolmente per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale su cui si fondava la pretesa, la lavoratrice ha promosso un nuovo giudizio chiedendo alla Regione il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di differenze retributive. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina regionale, degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e di varie norme costituzionali, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe espunto automaticamente la disciplina per i rapporti già sorti, che il comma successivo sarebbe sopravvissuto e che la motivazione della sentenza d’appello fosse insufficiente; ha inoltre invocato la tutela del legittimo affidamento e l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, richiamando un precedente della stessa Sezione che aveva già definito la questione in senso sfavorevole alla lavoratrice e affermando che il giudicato formatosi su quella decisione precludeva nuove domande fondate sulla medesima norma regionale dichiarata incostituzionale. Ha escluso che la lavoratrice avesse acquisito un diritto soggettivo perfetto o che la disposizione avesse solo codificato un principio già esistente, ha ritenuto irrilevante il richiamo alla norma successiva e ha negato la sussistenza di un affidamento tutelabile, anche perché la Regione non aveva mai applicato la disciplina e la norma era stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della dipendente regionale. Ha ritenuto che la domanda fosse preclusa dal giudicato formatosi su una precedente decisione di legittimità che aveva già escluso il diritto alla perequazione retributiva fondato sulla normativa regionale poi dichiarata incostituzionale. Ha quindi confermato, in sostanza, il rigetto della pretesa economica e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l.r. Abruzzo n. 118 del 1998
La disposizione, introdotta dalla legislazione regionale successiva, era posta a fondamento della pretesa di perequazione retributiva; tuttavia non poteva più sorreggere la domanda dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e il precedente giudicato sfavorevole.
art. 43 l.r. Abruzzo n. 6 del 2005
La norma, come modificata nel 2008, aveva introdotto il comma 2-bis nell’art. 1 della l.r. n. 118 del 1998; è stata ritenuta invasiva della competenza statale in materia di ordinamento civile nella parte incidente sul trattamento economico dei dipendenti regionali.
art. 1, comma 2, l.r. Abruzzo n. 16 del 2008
Ha sostituito la disciplina regionale precedente, ma non ha impedito la successiva declaratoria di incostituzionalità della parte che introduceva la perequazione retributiva.
art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
È richiamato come parametro costituzionale leso, perché la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali appartiene alla materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.
Sono stati invocati come norme processuali asseritamente violate per carenza o errori di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale dedotto, ma senza esito favorevole.
artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.
Sono stati evocati dalla ricorrente per denunciare la lesione di diritti costituzionali e della motivazione, ma la Corte non ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato, quale base per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una domanda è fondata su una norma già scrutinata in modo definitivo dalla Corte di cassazione in senso sfavorevole alla stessa parte o a situazioni identiche, il giudicato preclude la riproposizione della pretesa anche se formulata sotto diversa veste argomentativa.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che fonda il diritto impedisce di riconoscere un diritto soggettivo perfetto alla prestazione, salvo che esso sia autonomamente desumibile da una diversa base normativa non dedotta e specificata.
- Non può essere tutelato un legittimo affidamento su una disciplina mai applicata dall’amministrazione e successivamente dichiarata incostituzionale, specie quando il rapporto patrimoniale vantato non sia mai entrato nella sfera giuridica del creditore.
- Il richiamo a disposizioni successive o accessorie non può sorreggere la domanda se esse risultano meramente strumentali alla norma principale caducata e non costituiscono una base autonoma della pretesa.
- È inammissibile la censura che, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del diritto già escluso da un precedente giudicato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05493/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05494/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05497/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →