Cassazione Civile, Ordinanza n. 25432/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una successione ereditaria nella quale alcuni coeredi, quali eredi legittimari della defunta, avevano chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette ritenute lesive della legittima, la ricostituzione dell'asse ereditario e lo scioglimento della comunione ereditaria, con domanda anche di divisione del compendio. Nel corso del giudizio era stata trattata anche la domanda di indennità di occupazione dell'immobile ereditario. Il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione, assegnando l'immobile a due coeredi con conguaglio e condannandoli anche al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dell'altro coerede. In appello, i coeredi assegnatari dell'immobile avevano impugnato la decisione; il giudice d'appello aveva però dichiarato la litispendenza per la domanda relativa all'indennità di occupazione, revocando la relativa condanna, e aveva rigettato il resto dell'appello principale e quello incidentale. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la dichiarazione di litispendenza, sostenendo che non vi fossero i presupposti, perché tra le cause esisteva semmai un rapporto di continenza e comunque le controversie erano state promosse davanti al medesimo ufficio giudiziario; 2) la conseguente omissione di pronuncia sui motivi di appello incidentale relativi alla decorrenza e ai criteri di quantificazione dell'indennità di occupazione; 3) il rigetto delle censure sulla stima di un altro immobile relitto, deducendo omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e violazione delle regole sull'appello; 4) la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di litispendenza adottata dalla Corte d'appello: la litispendenza ex art. 39 c.p.c. presuppone infatti due cause identiche pendenti davanti a uffici giudiziari diversi, mentre nel caso concreto le domande erano state incardinate davanti al medesimo tribunale. Ha inoltre ritenuto conseguente l'erroneità della mancata decisione sulle censure relative all'indennità di occupazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e la censura mirava in realtà a una rivalutazione di merito, peraltro ostacolata dalla doppia conforme e dal mancato assolvimento degli oneri specifici richiesti per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La litispendenza e la continenza operano solo tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se le cause sono incardinate davanti al medesimo ufficio, la disciplina dell'art. 39 c.p.c. non si applica.
Richiamato in relazione alla domanda di indennità di occupazione dell'immobile, come base normativa della pretesa al ristoro per l'occupazione senza titolo.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi ritualmente proposti; la declaratoria erronea di litispendenza non può giustificare l'omessa decisione sul motivo incidentale relativo all'indennità.
Richiamato in relazione ai limiti all'appello e alla dedotta ammissibilità delle censure sulle prove e sulla stima dell'immobile.
Usato per censurare la violazione di legge sulla litispendenza e sulla decisione di merito conseguente.
Usato per denunciare motivazione apparente e nullità della sentenza.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale rilevante ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
Richiamato come rimedio processuale non evocato dal ricorrente, nel quadro dei rapporti tra giudizi connessi o pendenti in parallelo.
Esclusa la sua applicazione nel caso di identità di domande tra giudizi non pendenti davanti a uffici diversi.
Richiamato per ribadire che il provvedimento sulla litispendenza, se effettivamente attinente alla competenza, sarebbe normalmente impugnabile con regolamento necessario di competenza.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l'art. 360 n. 5 c.p.c. e disciplinato l'applicazione della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 12 preleggi
Usato per interpretare la portata della riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in chiave di minimo costituzionale della motivazione.
Richiamati in relazione alla compensazione delle spese di lite, poi assorbita per l'accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza di cause identiche davanti a giudici diversi; se le controversie sono proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario, non si applica l'art. 39 c.p.c., anche se una delle cause penda poi in appello.
- Quando una domanda già proposta in un precedente giudizio sia integralmente sovrapponibile a quella riproposta nel giudizio successivo, la diversa ampiezza di altre domande cumulate non esclude la litispendenza limitatamente alla domanda identica.
- Se il giudice dichiara erroneamente la litispendenza e cancella la causa dal ruolo, deve comunque essere evitata l'omissione di pronuncia sui motivi che restano autonomamente devoluti, specie se la censura investe una domanda accessoria o consequenziale.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è circoscritto alle anomalie motivazionali che equivalgono a mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione; non è ammesso un riesame del merito sotto il profilo della sufficienza o della persuasività della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce omesso esame di fatti decisivi deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura sulla liquidazione delle spese resta assorbita quando la cassazione della sentenza dipende dall'accoglimento di motivi che incidono sull'intero assetto decisorio della controversia.
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