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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21130/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura custodiale (arresti) emessa dal G.I.P. per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e numerosi reati fine. Il ricorso deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge rispetto alla qualificazione di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga (sostenendo autonomia operativa del Greco e inesistenza di vincolo associativo, nonostante la presenza del gruppo degli "zingari" detto "banana"); 2) illegittimità dell'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 (disponibilità di armi) per insufficienza probatoria; 3) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. (agevolazione mafiosa) in assenza di collegamento effettivo tra i due sodalizi e di destinazione dei proventi; 4) eccesso della misura cautelare e mancata considerazione delle misure meno afflittive, con censura dell'uso della cosiddetta "doppia presunzione" ai fini cautelari.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che proponevano una diversa valutazione delle conversazioni e degli elementi di fatto, ribadendo che in sede di cassazione contro misure cautelari non è consentita una nuova valutazione dei fatti salvo denuncia di violazione di norme o manifesta illogicità/travisamento della motivazione. Il Collegio ha confermato la valutazione del tribunale del riesame: gravi indizi di partecipazione all'associazione ricavati da numerose cessioni contestate, dai rapporti diretti e fiduciari con i vertici del sodalizio, dal prestito di 35.000 euro finalizzato all'acquisto di cocaina e dalle convergenti dichiarazioni di collaboratori. Quanto all'aggravante dell'art. 74, comma 4, è stata ritenuta provata la disponibilità di armi e la loro relazione con l'attività illecita (richiesta di un fucile per intimidire pusher, conservazione/occultamento di armi per timore di controlli). L'aggravante 416-bis è stata ritenuta applicabile in ragione della coincidenza di molti associati e della configurazione del sodalizio come sottoinsieme della struttura mafiosa confederata. Le esigenze cautelari sono state giudicate sussistenti in virtù della "doppia presunzione" prevista per taluni reati e dell'elevato numero di reati fine (53 cessioni), idonei a motivare la custodia più rigorosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La Corte riafferma che, per l'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 74 (associazione armata in materia di stupefacenti), è sufficiente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio; non è richiesta la piena dimostrazione che le armi siano impiegate esclusivamente per gli scopi del sodalizio, ma è necessario escludere che il possesso sia soltanto personale

  • codice penale - art. 416-bis

    L'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso può essere desunta anche da coincidenze di compagine e da una struttura confederata descritta dalle indagini; la Corte ha ritenuto che la coincidenza di molti associati e la divisione dei settori tra gruppi confederati giustificasse la qualificazione come sottoinsieme di un'organizzazione mafiosa

  • codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Riferimento giurisprudenziale sull'interesse a impugnare circostanze aggravanti ad effetto speciale: l'eliminazione di un'aggravante potrebbe interessare il ricorrente solo se incide immediatamente sulla legittimità della misura; la Corte valuta qui che la censura non sarebbe risolutiva del regime cautelare

  • codice di procedura penale - richiamo alla "doppia presunzione"

    citazione in motivazione riferita all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. (come richiamato in sentenza)

    La Corte accetta l'uso di presunzioni legali per valutare le esigenze cautelari in presenza dei reati richiamati, ritenendo non superati gli indizi posti a fondamento della misura

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari non è ammessa una nuova valutazione dei fatti: le censure devono far emergere violazioni di legge o una manifesta illogicità o travisamento della motivazione per essere accolte.
  • La reiterazione di reati 'fine' (numerose cessioni di stupefacenti) è elemento tipicamente rilevante per desumere gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga; può essere superata solo con prova convincente dell'assenza di un vincolo associativo preesistente.
  • Per l'aggravante armata in materia di stupefacenti (art. 74, comma 4 DPR 309/90) è sufficiente dimostrare la disponibilità di armi nel gruppo: occorre invece provare che il possesso sia meramente personale per escludere l'aggravante.
  • La qualificazione di un gruppo come 'sottoinsieme' di una struttura mafiosa può fondarsi su convergenze di componenti, rapporti stabili con vertici di altri gruppi e sulla descrizione della divisione dei settori illeciti tra sodalizi confederati.
  • Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e flussi finanziari (es. prestiti finalizzati all'acquisto di droga) sono elementi di prova che, se convergenti, hanno forte valenza indiziaria nei giudizi cautelari.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari basate su questi elementi occorre: dimostrare travisamento o illogicità della motivazione, fornire elementi documentali che attestino autonomia reale e stabile, o provare che le armi erano esclusivamente di uso personale e non disponibili al sodalizio.
  • L'interesse ad impugnare la qualificazione di aggravanti in cassazione è concreto solo se la loro esclusione comporterebbe effetti immediati sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare.

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