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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34413/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 novembre 2025, che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 1° marzo 2023, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, aveva riformato l’assoluzione e dichiarato l’imputato responsabile di evasione, condannandolo a pena di giustizia. La vicenda riguardava l’allontanamento dall’abitazione durante gli arresti domiciliari e il successivo rientro in ritardo; dopo due controlli domiciliari negativi, l’imputato aveva riferito ai Carabinieri di essere stato scarcerato per fine pena. La Corte d’appello ha ritenuto false tali dichiarazioni e ha escluso che i provvedimenti autorizzativi per il lavoro e le esigenze primarie potessero giustificare l’assenza, avvenuta di domenica e fuori dagli orari consentiti. Con i primi due motivi, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., lamentando che, nel ribaltare l’assoluzione, la Corte d’appello non avesse rinnovato l’istruzione mediante il suo esame, nonostante il rilievo delle dichiarazioni da lui rese. Con il terzo motivo ha denunciato mancanza di motivazione rafforzata e travisamento per omissione, sostenendo che la sentenza non avesse adeguatamente considerato il suo immediato recarsi alla stazione dei Carabinieri dopo il controllo e la giustificazione del ritardo, dovuto a esigenze di vita e agli orari di lavoro. Con il quarto motivo ha lamentato violazione dell’art. 47-sexies ord. penit. e vizio motivazionale, chiedendo di estendere alla detenzione domiciliare ordinaria la disciplina dell’art. 284, comma 3, c.p.p. sulle assenze autorizzate per lavoro o indispensabili esigenze di vita, e ha sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. Con il quinto motivo ha invocato l’art. 131-bis c.p., sostenendo che l’errata indicazione del fine pena comunicata alla polizia giudiziaria fosse frutto di errore e che, insieme al ritardo di due ore rispetto all’orario autorizzato, il fatto fosse di particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I primi due motivi sono infondati: nel giudizio abbreviato definito allo stato degli atti, senza integrazione probatoria, l’appello del pubblico ministero che riforma l’assoluzione non impone la rinnovazione dell’esame dell’imputato per valutare dichiarazioni rese prima o durante le indagini, poiché la scelta del rito comporta la rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova. Il terzo motivo è formulato genericamente in fatto e non supera la valutazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la pertinenza delle autorizzazioni al lavoro e alle esigenze primarie rispetto all’allontanamento avvenuto di domenica e fuori dagli orari consentiti. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la diversa disciplina della detenzione domiciliare ordinaria e di quella speciale deriva dalla diversità dei rispettivi presupposti ed è espressione di ragionevole discrezionalità legislativa. Il quinto motivo ripropone questioni di fatto, compresa la tesi dell’errore incolpevole, non esaminabili in sede di legittimità. Resta quindi ferma la condanna per evasione pronunciata in appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza emessa in data 1 marzo 2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, a seguito di rito abbreviato, in riforma della decisione, ha dichiarato il predetto imputato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo a pena di giustizia.

    La disposizione è applicata per confermare la responsabilità dell’imputato per evasione, in relazione all’allontanamento dall’abitazione durante gli arresti domiciliari.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Secondo orientamento condivisibile, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova.

    La rinnovazione della prova dichiarativa in appello non è obbligatoria quando l’assoluzione resa in abbreviato senza integrazione probatoria viene riformata, poiché la prova dichiarativa non era stata assunta in udienza nel primo grado e l’imputato aveva scelto il giudizio allo stato degli atti.

  • art. 438, comma 5, c.p.p.

    Secondo orientamento condivisibile, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova.

    La disposizione è richiamata per individuare il giudizio abbreviato con integrazione probatoria: in sua assenza, la riforma in appello dell’assoluzione non comporta l’obbligo di rinnovare dichiarazioni non assunte in udienza.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Secondo orientamento condivisibile, in tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova.

    La disposizione individua l’ipotesi di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; se tale integrazione non vi è stata, non sussiste l’obbligo di rinnovare in appello dichiarazioni non assunte in udienza.

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    Il quarto motivo sollecita una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, trattandosi di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, in presenza di diversi presupposti del regime detentivo domiciliare ordinario e speciale.

    La Corte non estende alla detenzione domiciliare ordinaria la disciplina delle autorizzazioni prevista per il regime speciale, ritenendo non irragionevole la differenza in considerazione dei diversi presupposti dei due regimi.

  • art. 47-sexies ord. penit.

    Il quarto motivo sollecita una questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, trattandosi di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, in presenza di diversi presupposti del regime detentivo domiciliare ordinario e speciale.

    La diversità tra detenzione domiciliare ordinaria e speciale, anche quanto al regime delle assenze, è ritenuta giustificata dai differenti presupposti dei due regimi.

  • art. 131-bis c.p.

    Il quinto motivo è proposto per ragioni di fatto, anche reiterando la prospettiva del tutto infondata dell'errore incolpevole, che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

    La Corte non riconosce la particolare tenuità sulla base delle circostanze prospettate, poiché la censura ripropone questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Peraltro, la novella dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., ha recepito l'orientamento di legittimità secondo il quale, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta dell'imputato di accedere al rito speciale.

    La garanzia convenzionale richiede la rinnovazione solo quando il giudice d’appello rivaluta l’attendibilità di una prova orale acquisita in primo grado mediante integrazione probatoria, non per dichiarazioni raccolte durante le indagini e utilizzate nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato definito allo stato degli atti, senza integrazione probatoria, il giudice d’appello che riforma un proscioglimento non è tenuto a rinnovare l’esame dell’imputato per rivalutare dichiarazioni rese prima o durante le indagini, poiché la scelta del rito comporta la rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova.
  • L’obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa, ai fini della riforma in peius di una sentenza assolutoria, ricorre quando il giudice intende rivalutare l’attendibilità di una prova orale assunta nel primo grado in sede di integrazione probatoria, non quando utilizza dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini.
  • La diversità di disciplina tra detenzione domiciliare ordinaria e regime domiciliare speciale non è costituzionalmente irragionevole quando è giustificata dalla diversità dei presupposti delle rispettive misure.
  • In sede di legittimità non possono trovare accoglimento censure che, pur prospettate come vizi motivazionali o violazioni di legge, sollecitano una nuova valutazione di circostanze fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleDelitti contro la famiglia

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