Cassazione Civile, Ordinanza n. 21648/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (vicino)
La controversia
La lite nasce dalla contestazione di opere realizzate da due vicini nel corso della ristrutturazione del loro immobile: una scala di collegamento, un piccolo vano nel sottoscala, due botole e un muro di delimitazione, che secondo il proprietario originario invadevano il suo fondo. In primo grado la domanda era stata accolta e qualificata come actio negatoria servitutis. In appello, invece, la domanda è stata riqualificata come rivendica: la corte territoriale ha ritenuto che l'attore avesse chiesto l'accertamento del diritto di proprietà sulla base del titolo e, in subordine, per usucapione, applicando così il regime probatorio rigoroso della rivendica. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) erronea qualificazione della domanda come azione di rivendica anziché negatoria servitutis, con conseguente erroneo regime probatorio; sostenevano che non miravano alla restituzione del bene ma alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate sul fondo di proprietà, sicché bastava la prova del titolo per legittimare l'azione; 2) omesso esame della CTU, dalla quale sarebbe emersa la proprietà dei beni interessati dalle opere. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e che, quando l'attore agisce fondando la pretesa sul diritto di proprietà e chiedendo anche il rilascio del bene, si applica la disciplina probatoria della rivendica; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, poiché la corte d'appello non aveva negato che l'area fosse compresa nel titolo del 1974, ma aveva rilevato il difetto di prova del possesso successivo idoneo a fondare l'acquisto a titolo originario/usucapione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi del proprietario originario. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva qualificato la domanda come azione di rivendica e aveva applicato il relativo onere probatorio rigoroso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non pertinente alla ratio decidendi. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La qualificazione della domanda è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione con il vizio di violazione di legge indicato.
L'azione proposta per ottenere il rilascio di un fondo sulla base del diritto di proprietà, e contro chi lo detiene senza titolo, va qualificata come rivendicazione.
È richiamata la proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La distinzione tra actio negatoria servitutis e azione di rivendica dipende dal contenuto sostanziale della domanda: nella prima l'attore, già nel possesso del fondo, mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali di terzi; nella seconda, chi non ha il possesso chiede il riconoscimento della proprietà e la restituzione del bene.
- Quando la domanda è fondata sul diritto di proprietà e tende al rilascio del bene, opera il regime probatorio della rivendica, con necessità di dimostrare il titolo di acquisto e la continuità dei passaggi dominicali fino a un acquisto a titolo originario, salvo usucapione.
- L'azione di accertamento della proprietà non consente di aggirare la probatio diabolica: ogni azione che si fondi sul diritto di proprietà tutelato erga omnes richiede la piena dimostrazione della titolarità del diritto.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non può essere accolto un motivo che contesti un profilo diverso da quello effettivamente posto a base della decisione di merito.
- La prova documentale del titolo può essere sufficiente a fondare la legittimazione ad agire solo se la domanda non richiede la piena prova della proprietà; ove invece si controverta sulla titolarità dominicale in senso stretto, il solo titolo non basta.
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