Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato per più attività svolte in favore di una società: una procedura per la dichiarazione di fallimento di una terza società, assistenza e consulenza nella redazione di un contratto di opzione per l’acquisto di un supermercato, assistenza e consulenza per il subentro in un contratto di affitto d’azienda e in altro contratto di affitto d’azienda. La società debitrice ha eccepito la prescrizione presuntiva per alcuni crediti e, con riguardo alla prestazione relativa al contratto di opzione, ha contestato il criterio di determinazione del compenso, sostenendo che non fosse applicabile l’art. 15 c.p.c. perché l’attività non aveva ad oggetto diritti reali. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva e liquidato il compenso secondo le tariffe vigenti all’epoca della prestazione. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2233, 2956, 2957 e 2959 c.c., assumendo che la prescrizione presuntiva non operi quando il compenso sia determinato secondo tariffe professionali; 2) violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 28 del D.M. 55/2014, per avere il Tribunale applicato il D.M. 127/2004 invece del decreto vigente al momento della richiesta; 3) violazione degli artt. 2233 c.c. e degli artt. 15, 18, 21, 22 e 28 del D.M. 55/2014, per avere determinato il valore della prestazione con riferimento all’art. 15 c.p.c. relativo ai beni immobili, mentre si trattava di prestazione stragiudiziale su rapporto contrattuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prescrizione presuntiva opera anche per le prestazioni professionali dell’avvocato e che il suo ambito non dipende dal fatto che il compenso sia pattuito contrattualmente o determinato secondo tariffa; per superarla, i mezzi rilevanti sono solo quelli tipici indicati dalla giurisprudenza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che la liquidazione va effettuata sulla base della tariffa vigente al tempo in cui la prestazione è stata resa, non al momento della domanda di liquidazione. Sul terzo motivo la Corte ha corretto la motivazione del Tribunale ai sensi dell’art. 384 c.p.c., precisando che l’art. 15 c.p.c. riguarda le cause relative a beni immobili e non si applica alle azioni contrattuali o personali aventi ad oggetto immobili; nella specie, tuttavia, era applicabile l’art. 12 c.p.c. poiché si trattava di prestazione stragiudiziale su rapporto contrattuale, ma il valore dell’affare coincideva comunque con il valore dell’immobile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre disposto l’obbligo, per la ricorrente, del pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato in tema di determinazione del compenso professionale; la Corte ne conferma l’applicazione secondo i criteri vigenti al tempo della prestazione e in collegamento con la disciplina tariffaria applicabile.
Richiamato quale norma sulla prescrizione presuntiva dei compensi professionali; la Corte ribadisce che l’istituto opera anche per le prestazioni dell’avvocato.
Richiamato insieme agli artt. 2956 e 2959 c.c. nel quadro della prescrizione presuntiva dei diritti relativi ai compensi professionali.
Richiamato in tema di prescrizione presuntiva; la Corte ne richiama il sistema unitamente agli altri articoli della stessa disciplina.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per articolare i motivi di ricorso.
Richiamato per sostenere l’applicazione del decreto tariffario vigente; la Corte afferma che rileva invece il momento in cui la prestazione è stata resa.
La Corte chiarisce che riguarda le cause relative a beni immobili, cioè le azioni reali immobiliari, e non si estende alle azioni contrattuali o personali aventi ad oggetto immobili.
Richiamato nel terzo motivo, ma non è il parametro decisivo indicato dalla Corte per la fattispecie concreta.
Richiamato nel terzo motivo, senza assumere un ruolo decisivo nella soluzione adottata.
Richiamato nel terzo motivo, senza assumere un ruolo decisivo nella soluzione adottata.
La Corte lo individua come criterio applicabile per la determinazione del valore della prestazione stragiudiziale avente ad oggetto un rapporto contrattuale.
La Corte corregge la motivazione della decisione di merito ai sensi di tale norma, pur confermandone il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva dei compensi professionali opera anche per le prestazioni dell’avvocato ed è collegata alla presunzione di avvenuto pagamento; non viene meno per il solo fatto che il compenso sia determinato secondo tariffe professionali o contratto anziché in altro modo.
- Per vincere la prescrizione presuntiva non è sufficiente una generica contestazione del credito: l’ordinamento ammette solo i mezzi tipici indicati dalla disciplina dell’istituto, in particolare l’ammissione del debitore di non avere estinto l’obbligazione oppure il deferimento del giuramento decisorio.
- La liquidazione dei compensi professionali deve essere effettuata sulla base della tariffa o disciplina vigente al tempo in cui la prestazione è stata resa, non al momento in cui il professionista chiede la liquidazione.
- Ai fini della determinazione del valore della pratica o dell’affare, nelle prestazioni professionali stragiudiziali aventi ad oggetto un rapporto contrattuale si applica il criterio dell’art. 12 c.p.c., mentre l’art. 15 c.p.c. è riservato alle cause relative a beni immobili in senso reale.
- Quando la prestazione professionale ha per oggetto un affare il cui contenuto economico coincide con il valore dell’immobile coinvolto, tale valore può comunque essere assunto come parametro di liquidazione, anche se non si tratta di azione reale immobiliare.
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