Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso da una società creditrice per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nei confronti di una società terza. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo; il Ministero della giustizia ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001. Secondo il Ministero, la pretesa creditoria, avuto riguardo ai bilanci della società e alle sue condizioni economico-finanziarie, doveva considerarsi irrisoria e quindi idonea a far operare la presunzione di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale. Il Ministero sosteneva inoltre che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessaria, per configurare l'irrisorietà soggettiva, anche una previa irrisorietà oggettiva della pretesa, mentre la valutazione avrebbe dovuto essere globale e comparativa. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che, valorizzando il credito di importo oggettivamente rilevante pari a euro 23.955,21, ha escluso la ricorrenza dei presupposti della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001. La Corte ha affermato che l'irrisorietà della pretesa va valutata sia in senso obiettivo, in relazione al valore del bene o della causa, sia in senso soggettivo, in relazione alle condizioni della parte, ma ha ritenuto che nel caso concreto il giudice di merito abbia fatto un apprezzamento di fatto non sindacabile nei limiti del vizio motivazionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. in ragione della definizione accelerata del ricorso; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001
irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte
Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale da irragionevole durata del processo quando la pretesa sia irrisoria; la valutazione deve essere sia oggettiva sia soggettiva, con apprezzamento casistico delle condizioni economiche dell'istante.
art. 2-bis, comma 2, lett. d), L. n. 89/2001
valore e rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte
Le condizioni economiche dell'istante incidono sulla quantificazione dell'indennizzo e sulla valutazione complessiva della rilevanza della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione di fatto del giudice di merito è limitato ai ristretti casi di omesso esame o di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
Il ricorso è stato deciso nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
È stata applicata la condanna al pagamento di ulteriori somme in conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei giudizi in materia di equa riparazione.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
La legge Pinto va interpretata in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU in materia di durata ragionevole del processo.
art. 35, paragrafo 3, lettera b), CEDU
Richiamato per il criterio del 'danno significativo' e della soglia minima di gravità della pretesa, in particolare nelle ipotesi di importo irrisorio.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa va apprezzata cumulativamente secondo un criterio oggettivo e uno soggettivo, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'istante.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 è una presunzione relativa: opera solo se la pretesa è davvero irrisoria e può essere vinta da elementi contrari, ma non impone di escludere automaticamente il danno per ogni pretesa non minima in senso assoluto.
- La valutazione dell'irrisorietà, una volta compiuta dal giudice di merito con motivazione adeguata, è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini oggi ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- L'interpretazione della legge Pinto deve essere conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU sul criterio del 'danno significativo' e sulla soglia minima di gravità della pretesa, senza automatismi meramente astratti.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. è ammissibile quando il ricorso sia definito in conformità alla proposta.
- rami
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