Cassazione Penale, Sentenza n. 36052/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Torino per bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria; la Corte di appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione, con sentenza del 27 marzo 2025. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del decreto di citazione e la violazione della disciplina sul giudizio in assenza, sostenendo di non aver potuto conoscere o partecipare al processo d’appello perché detenuto in Venezuela fino al 13 gennaio 2026. Ha richiamato la restituzione nel termine per impugnare, già concessa, e il rigetto dell’istanza di rescissione del giudicato, contro cui risultava pendente altro ricorso; ha inoltre contestato la mancata applicazione della disciplina sull’assenza al giudizio d’appello celebrato con rito cartolare e prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. In secondo luogo, ha censurato il riconoscimento della propria qualità di amministratore di fatto della società fallita, sostenendo che le risultanze valorizzate non dimostrassero un esercizio non occasionale e significativo di funzioni gestorie e che la Corte d’appello non avesse risposto adeguatamente alle deduzioni concernenti il ruolo dell’amministratore formale, le dichiarazioni dei testimoni e la procura rilasciata a un terzo. In terzo luogo, ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, lamentando che non fosse stato adeguatamente valorizzato il versamento di 100.000 euro. La Corte di cassazione ha rilevato che l’appello si era svolto con rito cartolare, senza richiesta tempestiva di partecipazione, e che il difensore domiciliatario non aveva segnalato al giudice l’impedimento dell’imputato. Ha ritenuto infondata anche la questione di costituzionalità, perché l’impedimento non era stato portato a conoscenza del giudice e non avrebbe potuto determinare alcun provvedimento. Quanto alla posizione di amministratore di fatto, ha giudicato convergenti e circostanziati gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito e generiche le contestazioni difensive, non confrontatesi con l’intero quadro probatorio. Sul trattamento sanzionatorio, ha ritenuto congrua la conferma delle attenuanti generiche equivalenti, considerati il danno di circa 400.000 euro, l’intensità del dolo e i precedenti per furto e rapina; ha inoltre osservato che il versamento di 100.000 euro aveva prodotto soltanto un risarcimento parziale e non integrava l’aggravante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato respinto: il giudizio d’appello si era svolto con rito cartolare, senza richiesta tempestiva di trattazione orale, sicché non ricorreva un giudizio celebrato in assenza né era applicabile la disciplina dell’impedimento; inoltre, il difensore non aveva comunicato al giudice l’impossibilità dell’imputato di chiedere la trattazione orale. Per la stessa ragione è stata ritenuta irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata. Il secondo motivo è stato respinto perché le decisioni di merito avevano fondato la qualità di amministratore di fatto su una pluralità di elementi convergenti — tra cui i rapporti con i professionisti e i dipendenti, le istruzioni impartite, la gestione coordinata delle società e la posizione di supremazia rispetto all’amministratore formale — mentre il ricorso non si confrontava adeguatamente con tale motivazione. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva motivato la congruità delle attenuanti generiche equivalenti, considerando entità del danno, intensità del dolo e precedenti penali; il versamento di 100.000 euro costituiva un risarcimento soltanto parziale e non giustificava la diversa valutazione richiesta. La condanna è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’eccezione è dunque infondata, non essendo applicabile la disciplina, prima richiamata, in tema di assenza dell’imputato e non disponendo comunque la Corte di appello, in mancanza di qualunque allegazione difensiva, di elementi anche solo per ipotizzare l’esistenza di un impedimento.
La censura processuale relativa alla celebrazione del giudizio d’appello in assenza è infondata quando il rito è cartolare, non è stata tempestivamente chiesta la partecipazione e il giudice non ha ricevuto alcuna allegazione dell’impedimento.
L’inapplicabilità dell’art. 420 ter cod. proc. pen. in tema di impedimento dell’imputato o del difensore, inoltre, è stata più volte e condivisibilmente affermata da questa Corte, secondo cui, qualora il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare.
Nel giudizio d’appello camerale non partecipato, in mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione, non opera la disciplina dell’impedimento prevista dall’art. 420-ter c.p.p. e l’imputato non è qualificabile come giudicato in assenza.
L’inapplicabilità dell’art. 420 ter cod. proc. pen. in tema di impedimento dell’imputato o del difensore, inoltre, è stata più volte e condivisibilmente affermata da questa Corte, secondo cui, qualora il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare.
Nel rito camerale d’appello non partecipato, la tempestiva istanza prevista dalla disposizione è necessaria per ottenere la partecipazione all’udienza; in sua assenza, l’imputato non può invocare la disciplina del giudizio in assenza.
Si tratta di elementi non solo numerosi ma anche convergenti e circostanziati, dai quali, senza evidenti vizi logici e in termini anzi coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto, i giudici di merito hanno desunto la posizione di amministratore di fatto del Burlò.
La posizione di amministratore di fatto può essere desunta da un quadro complessivo di elementi probatori convergenti e circostanziati, valutati dai giudici di merito, e non richiede che il ricorrente confuti isolatamente ciascun elemento quando la motivazione è articolata e logicamente coerente.
La sentenza impugnata ha inoltre escluso la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 62 numero 6) cod. pen. in quanto il versamento effettuato dal Burlò, pari a euro 100.000, ha determinato solo un parziale risarcimento del danno.
Il versamento di una somma che realizza soltanto un risarcimento parziale del danno non integra, nel caso esaminato, la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p.
Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello trattato con rito camerale non partecipato, l’imputato che non abbia tempestivamente chiesto la partecipazione non può essere considerato giudicato in assenza; non è quindi applicabile la disciplina dell’impedimento dell’imputato o del difensore. In ogni caso, un impedimento non comunicato al giudice non può fondare l’adozione di provvedimenti processuali a tutela della partecipazione.
- La qualità di amministratore di fatto può essere accertata sulla base di una pluralità di elementi convergenti e circostanziati relativi all’effettivo esercizio di funzioni gestorie. In cassazione, la censura è infondata quando si limita a contrapporre singoli elementi o a contestare genericamente la ricostruzione senza confrontarsi con il complesso della motivazione di merito.
- La valutazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sul giudizio di comparazione delle circostanze è adeguatamente motivata quando il giudice indica gli elementi concreti considerati, quali entità del danno, intensità del dolo e precedenti penali; la censura deve confrontarsi con tali ragioni e non può limitarsi a invocare un diverso apprezzamento.
- Un pagamento che abbia determinato soltanto un risarcimento parziale del danno non integra, nel caso esaminato, la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, c.p.
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