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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12812/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per varie ragioni: contestazione dell'attribuzione di utenze telefoniche e dell'identificazione delle voci intercettate; mancata assunzione di una prova decisiva (perizia fonica) per verificare la corrispondenza delle voci; travisamento o apoditticità della valutazione delle conversazioni intercettate quali unici elementi probatori; errata qualificazione del fatto rispetto alla 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 (richiesta di riconoscimento della minima offensività e riduzione della pena); vizio di motivazione e violazione dei criteri di determinazione della pena, in particolare mancata specificazione delle ragioni per il diniego delle attenuanti generiche. Toselli inoltre censura il calcolo della pena dopo il concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, confermando in sostanza la decisione della Corte di appello. Motivazioni principali: (i) l'attribuzione delle utenze e l'identificazione degli interlocutori sono state affrontate in modo sufficiente nei giudici di merito con plurimi elementi di contesto e dichiarazioni di P.G.; la richiesta esplorativa di perizia fonica non imponeva l'automatica interlocuzione tecnica e, in ogni caso, il rito abbreviato restringe i margini per l'assunzione di nuove prove; (ii) la valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se logiche; (iii) il mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 è stato adeguatamente motivato con valutazione complessiva degli indici (continuità, quantità, rete organizzativa) in linea con la giurisprudenza di legittimità; (iv) il ricorso di Toselli è inammissibile perché l'accordo/concordato in appello implica rinuncia a contestare successivamente la determinazione della pena salvo ipotesi particolari non presenti; (v) tutte le doglianze sulla determinazione delle pene e sulle attenuanti risultano generiche o non capaci di dimostrare manifesta illogicità. Conseguenze pratiche: restano ferme le pronunce di merito (condanne, modifiche di pena già operate in appello, riconoscimento della lieve entità per Nwesoma su un capo con riduzione e sospensione condizionale, riduzioni per altri imputati, ecc.) e ciascun ricorrente è condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: contestata in primo grado ma assoluzione parziale in appello per alcuni imputati; utilizzata quale capo di imputazione originario per l'associazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La valutazione della 'lieve entità' deve essere complessiva, considerando più indicatori (quantitativi e qualitativi, continuità, rete organizzativa, modalità operative) e bilanciandoli; il giudice deve motivare il perché ritenga prevalere alcuni elementi rispetto ad altri

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Norma che disciplina la riduzione della pena per riconoscimento delle circostanze e l'effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche nel concordato: citata relativamente alla valutazione dell'appello concordato e alla riduzione di pena

  • codice penale, art. 133

    Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione deve indicare gli elementi che giustificano il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive fossero aspecifiche o insufficienti

  • codice di procedura penale, art. 192 comma 2 e art. 546 comma 1 lett. E)

    Articoli richiamati dalla difesa in tema di motivazione e omessa considerazione delle obiezioni difensive; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistesse vizio della motivazione tale da poter essere sindacato in legittimità

  • codice di procedura penale, art. 603 comma 3

    Potere del giudice, in appello abbreviato, di valutare l'assoluta necessità di integrazione probatoria: la Corte ha ritenuto legittimo non disporre la perizia fonica nel rito abbreviato ove sussistano altri elementi sufficienti

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese processuali nei confronti del ricorrente cassazionista in caso di rigetto/inammissibilità: la Corte ha imposto a ciascun ricorrente il pagamento delle spese

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Stabilisce che la valutazione degli indici di cui all'art. 73 comma 5 deve essere complessiva e bilanciata, evitando l'uso alternativo e isolato dei singoli indicatori

  • Giurisprudenza: Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015

    Conferma che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica

Massime di principio

  • L'attribuzione di utenze e l'identificazione di voci in intercettazioni possono essere fondate su un insieme di elementi indiziari e dichiarazioni degli organi di polizia giudiziaria; la perizia fonica non è sempre necessaria se esistono altri elementi che rendono certa l'identificazione
  • Nel rito abbreviato d'appello i margini per introdurre nuove prove sono limitati: il giudice valuta l'eventuale necessità dell'integrazione probatoria e può respingere richieste esplorative senza motivate riaperture
  • La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73 comma 5 va compiuta in termini unitari e bilanciati tra più indicatori; il giudice deve esplicitare perché alcuni elementi prevalgono su altri
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, anche se criptico, è valutazione di fatto del giudice di merito e non è revisibile in cassazione se sorretta da una motivazione logica
  • Accettare un concordato in appello limita la possibilità di impugnare successivamente aspetti già concordati relativi alla determinazione della pena, salvo casi di illegittimità palese o vizi nella formazione del consenso
  • Le doglianze generiche sulla mancanza di motivazione o sull'erronea valutazione delle prove sono spesso inammissibili in Cassazione se non evidenziano una manifesta illogicità o violazione di norme di diritto

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