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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32978/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un istituto di credito, quale mandataria della società titolare del credito, aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti un atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale e una scrittura privata autenticata istitutiva di un trust, entrambi compiuti da due fideiussori della società debitrice garantita e dai loro figli. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, la preesistenza del credito rispetto agli atti dispositivi e la consapevolezza dei disponenti del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, nonché ritenendo che la domanda si riferisse all'intero atto contenente sia la parte istitutiva del trust sia la parte dispositiva di conferimento dei beni. I ricorrenti deducevano in Cassazione: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza di appello per avere confermato l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust pur affermandone la non revocabilità; 2) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la domanda del creditore riguardasse il trust e non gli specifici atti dispositivi di trasferimento dei beni; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per non assoggettabilità a revocatoria dell'atto istitutivo del trust, che sarebbe atto neutro e non dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure sulla motivazione, formulate secondo una nozione di vizio non più attuale, e comunque infondate le doglianze relative all'ultrapetizione e alla violazione dell'art. 2901 c.c. Secondo la Corte, l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito era corretta: la pretesa revocatoria era diretta non solo contro l'atto istitutivo del trust, neutro in sé, ma anche contro il contestuale negozio di dotazione patrimoniale e trasferimento dei beni al trustee, potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel trust, l'atto revocabile può essere individuato nell'atto complessivo che include la disposizione patrimoniale, e l'inefficacia dell'atto istitutivo, ove accolto il rimedio revocatorio, si estende anche alla componente dispositiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indicato come rito introduttivo della domanda revocatoria proposta in primo grado.

  • art. 702 ter c.p.c.

    Richiamato per la decisione in primo grado confermata in appello.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile contro atti dispositivi pregiudizievoli; la Corte ribadisce che, nel caso di trust, può colpire l'atto complessivo contenente anche il trasferimento dei beni.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente/contraddittoria è stata ritenuta inammissibile o infondata alla luce dei limiti attuali del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché la domanda del creditore è stata interpretata come comprensiva anche degli atti di conferimento patrimoniale contestuali al trust.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge, ma le censure non sono state accolte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i vizi di nullità processuale e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma non ritenuto sussistente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la preesistenza del credito rispetto all'atto dispositivo; non è necessario che il credito sia già esigibile, né che vi sia stata preventiva diffida o recesso dal rapporto obbligatorio.
  • Nel trust, l'atto istitutivo non è di per sé revocabile se considerato isolatamente e in quanto neutro rispetto ai creditori; tuttavia, se nello stesso atto è contenuta anche la disposizione patrimoniale di trasferimento dei beni al trustee, la domanda revocatoria può investire validamente l'intero atto complessivo.
  • Ai fini del controllo di legittimità, l'interpretazione della domanda e la ricostruzione del petitum sono attività riservate al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei rigorosi limiti del vizio di nullità processuale, dell'error in iudicando o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se il giudice interpreta la domanda come rivolta anche contro la componente dispositiva dell'atto, quando il contenuto dell'atto impugnato e la finalità della domanda rendano tale lettura coerente e ragionevole.
  • La declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo di trust, ove esso contenga contestualmente il conferimento dei beni, può produrre l'inefficacia anche della componente traslativa, senza necessità di una separata e distinta domanda contro il solo negozio di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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