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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17563/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini promossa da un proprietario contro le titolari del fondo vicino. L'attore sosteneva che, dopo l'acquisto dell'unità confinante, la controparte avesse realizzato sul confine uno sgabuzzino con porta e finestra, una tettoia con grondaia e pozzetti per lo smaltimento delle acque, in parte sconfinando nella sua proprietà o comunque violando le distanze legali; chiedeva quindi l'accertamento del confine, la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni. Le convenute si opponevano e, in via riconvenzionale, deducevano l'usucapione dell'area in contestazione, affermando di esserne proprietarie per titolo e comunque di averla posseduta dal 1982. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva l'usucapione; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e della disciplina sulla non retroattività, assumendo che la Corte d'appello avesse applicato retroattivamente il principio di non contestazione per valorizzare fatti non specificamente provati a sostegno dell'usucapione; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte reputato inammissibile o insufficiente il gravame contro una decisione sorretta da due rationes, contestandone solo una, e per aver confuso la questione della grondaia; 3) ultrapetizione, per avere la decisione esteso l'usucapione anche alle opere interne al perimetro del giardino/terrazza rispetto alla domanda riconvenzionale; 4) omessa pronuncia sullo stillicidio e sulla richiesta di copertura della grondaia e sullo sconfinamento della tettoia; 5) violazione delle norme sull'usucapione, sull'onere della prova e sulla efficacia della planimetria catastale, sostenendo che i documenti prodotti dimostrassero che le opere erano successive e che il documento catastale avesse piena efficacia probatoria; 6) violazione dell'onere probatorio in tema di usucapione delle opere e contestazione della loro apparente visibilità; 7) omessa valutazione dei titoli di acquisto e delle prove relative alla non esistenza originaria di alcune opere, oltre alla mancata ammissione di prove istruttorie; 8) ulteriore vizio di ultrapetizione per avere la Corte ricompreso nella domanda di usucapione anche le opere insistenti sul giardino e/o terrazzo. La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di invalidità del ricorso notificato con firma digitale in formato PAdES, affermando l'equivalenza tra PAdES e CAdES. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il principio di non contestazione fosse già operativo nel processo civile prima della riforma dell'art. 115 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi perché formulati in modo promiscuo, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e, comunque, perché in presenza di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso; ha inoltre osservato che le mappe catastali hanno valore sussidiario nel regolamento di confini e che la domanda di usucapione del giardino comprendeva le opere che vi insistevano. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva respinto le domande del proprietario confinante e aveva mantenuto ferma la declaratoria di usucapione dell'area e delle opere insistenti su di essa. Ha escluso l'invalidità del ricorso telematico firmato in PAdES, ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione può essere valorizzato anche nel processo instaurato prima della riforma del 2009, poiché l'onere di specifica contestazione era già desumibile dall'art. 167 c.p.c. nei giudizi introdotti dopo la riforma del 1990.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; se non li contesta, essi possono considerarsi incontroversi.

  • art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69

    La modifica dell'art. 115 c.p.c. non esaurisce l'origine del principio di non contestazione, già presente nell'ordinamento prima della riforma.

  • art. 11 preleggi

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'applicazione retroattiva, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione del divieto di retroattività.

  • art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decorrenza della novella processuale; la Corte nega che ciò impedisse l'applicazione del principio di non contestazione al caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte evidenzia che alcuni motivi erano formalmente prospettati come violazioni di legge, ma in sostanza miravano a censurare valutazioni di merito o motivazionali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene inquadrata come corretta veste del motivo che lamenta nullità processuali o vizi di ultrapetizione, ma le censure restano comunque infondate o inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme basata sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul mancato esame di fatti storici.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione deve essere dedotto in modo specifico e non può tradursi in una mera contestazione della motivazione; nel caso concreto è stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio e il peso attribuito ai documenti restano riservati al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato tra le censure, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove non è rivedibile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 1031 c.c.

    È richiamato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1032 c.c.

    È richiamato nei motivi in relazione alle distanze e allo stile di scarico delle acque, ma la censura è ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 1158 c.c.

    È la norma sull'usucapione evocata a sostegno e contro la riconvenzionale; la Corte non ne modifica il contenuto, ma conferma l'accertamento di merito sul possesso ventennale.

  • art. 889 c.c.

    È richiamato nei motivi come norma sulle distanze, ma la questione è assorbita dalla riconosciuta usucapione e dalle valutazioni di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che vi sia stata errata ripartizione dell'onere della prova, osservando che la mancata contestazione specifica e gli esiti istruttori avevano consentito l'accertamento dell'usucapione.

  • art. 2702 c.c.

    È evocato in relazione alla forza probatoria del documento catastale, ma la Corte nega che la planimetria possa prevalere sulle altre risultanze e che valga a surrogare la mancata contestazione.

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini le mappe catastali hanno valore sussidiario e possono essere utilizzate solo in mancanza di prove idonee a determinare con certezza il confine; il medesimo criterio vale anche per l'accertamento incidentale ai fini delle distanze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Regolamento (UE) n. 910/2014

    Le firme digitali PAdES e CAdES sono entrambe valide ed equivalenti nel processo telematico.

  • Decisione di esecuzione n. 1506/2015

    È richiamata per confermare la validità degli standard di firma digitale ammessi nel processo telematico.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il principio di non contestazione non nasce soltanto dalla riforma dell'art. 115 c.p.c., ma opera già in forza dell'obbligo del convenuto di prendere posizione specifica sui fatti costitutivi allegati dall'attore; i fatti non specificamente contestati possono essere posti a base della decisione senza ulteriore prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito, della credibilità dei testimoni o del peso dei documenti, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di ultrapetizione richiede una deduzione specifica della divergenza tra chiesto e pronunciato e non può ridursi alla critica della motivazione o all'insoddisfazione per la qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda.
  • In presenza di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel regolamento di confini le mappe catastali hanno valore soltanto sussidiario: possono essere utilizzate solo quando manchino prove idonee a determinare il confine con certezza, e tale regola vale anche quando l'accertamento del confine sia compiuto incidentalmente per verificare il rispetto delle distanze legali.
  • La domanda di usucapione avente a oggetto un'area comprende, in via normale, anche le opere stabilmente insistenti su tale area, quando ne costituiscano accessorio materiale e funzionale.

Come è indicizzato

MateriePossessoCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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