Cassazione Civile, Ordinanza n. 28584/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto indetraibile l'IVA assolta su spese per opere di ristrutturazione di un immobile, reputandole non inerenti all'attività economica svolta dal contribuente come imprenditore agricolo. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, ha invece accolto le doglianze del contribuente, valorizzando che egli era iscritto come operatore agrituristico e imprenditore agricolo, che l'immobile era stato riclassato in categoria D/10 e che le opere erano funzionali alla futura destinazione del bene ad attività di locazione turistica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 19-bis.1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, assumendo che le opere non fossero inerenti all'attività di coltivazione svolta negli anni 2005 e 2006 e che mancassero le autorizzazioni amministrative e fatture per l'attività agrituristica/locazione; 2) in via subordinata, omesso esame o insufficiente motivazione su fatti decisivi concernenti l'inerenza dei lavori effettuati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile, respingendo l'eccezione di improcedibilità del contribuente relativa al deposito del fascicolo di parte nel processo tributario, ma ha disatteso entrambi i motivi nel merito. Ha affermato che, in tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile abitativo sono detraibili quando sia accertata in concreto la loro inerenza all'attività d'impresa, anche sulla base di una valutazione prospettica della futura destinazione economica del bene. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva accertato in fatto l'inerenza delle opere alla futura attività di locazione turistica degli appartamenti ricavati dalla ristrutturazione. Ha inoltre escluso che tale valutazione potesse essere riconsiderata in cassazione, trattandosi di accertamento di merito non censurabile né come violazione di legge né come vizio motivazionale nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell'IVA è ammessa se le spese risultano concretamente inerenti all'attività d'impresa, sulla base di un nesso oggettivo tra bene e attività economica, anche in chiave prospettica.
art. 19-bis.1, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall'Ufficio a sostegno dell'indetraibilità, ma la Corte non ne accoglie la lettura e conferma l'inerenza delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull'inerenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è ormai ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente di rivalutare il merito né la sufficienza della motivazione nei termini precedenti alla riforma.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile abitativo sono detraibili quando sia dimostrata in concreto la loro inerenza all'attività d'impresa, secondo un nesso oggettivo tra bene e attività economica del soggetto passivo.
- L'inerenza può essere apprezzata anche in chiave prospettica, se le opere sono finalizzate alla futura destinazione economica del bene nell'esercizio dell'impresa.
- L'accertamento della concreta inerenza delle spese costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano il contributo mediante il sistema della prenotazione a debito.
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