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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28584/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto indetraibile l'IVA assolta su spese per opere di ristrutturazione di un immobile, reputandole non inerenti all'attività economica svolta dal contribuente come imprenditore agricolo. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, ha invece accolto le doglianze del contribuente, valorizzando che egli era iscritto come operatore agrituristico e imprenditore agricolo, che l'immobile era stato riclassato in categoria D/10 e che le opere erano funzionali alla futura destinazione del bene ad attività di locazione turistica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 19-bis.1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972, assumendo che le opere non fossero inerenti all'attività di coltivazione svolta negli anni 2005 e 2006 e che mancassero le autorizzazioni amministrative e fatture per l'attività agrituristica/locazione; 2) in via subordinata, omesso esame o insufficiente motivazione su fatti decisivi concernenti l'inerenza dei lavori effettuati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile, respingendo l'eccezione di improcedibilità del contribuente relativa al deposito del fascicolo di parte nel processo tributario, ma ha disatteso entrambi i motivi nel merito. Ha affermato che, in tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile abitativo sono detraibili quando sia accertata in concreto la loro inerenza all'attività d'impresa, anche sulla base di una valutazione prospettica della futura destinazione economica del bene. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva accertato in fatto l'inerenza delle opere alla futura attività di locazione turistica degli appartamenti ricavati dalla ristrutturazione. Ha inoltre escluso che tale valutazione potesse essere riconsiderata in cassazione, trattandosi di accertamento di merito non censurabile né come violazione di legge né come vizio motivazionale nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile abitativo sono detraibili quando sia dimostrata in concreto la loro inerenza all'attività d'impresa, secondo un nesso oggettivo tra bene e attività economica del soggetto passivo.
  • L'inerenza può essere apprezzata anche in chiave prospettica, se le opere sono finalizzate alla futura destinazione economica del bene nell'esercizio dell'impresa.
  • L'accertamento della concreta inerenza delle spese costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano il contributo mediante il sistema della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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