Cassazione Penale, Sentenza n. 4475/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato omicidio, chiedendo la riqualificazione del fatto nell'ipotesi meno grave di lesioni (art.582 c.p.), sulla base della consulenza della difesa che avrebbe escluso la letalità delle ferite, delle dimensioni della lama, del comportamento successivo della donna e del referto del pronto soccorso. Inoltre chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di provocazione (art.62 c.p.), contestando la valutazione della proporzionalità adottata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui era provato l'animus necandi sulla base del messaggio di minaccia inviato il giorno prima, della potenzialità offensiva del coltello (lama 14 cm), del numero, della direzione (torace, addome, volto) e della reiterazione delle coltellate, nonché dell'inseguimento della vittima. Ha ritenuto irrilevante che le lesioni non siano risultate mortali in concreto, dato che l'idoneità dell'azione va apprezzata in concreto con prognosi postuma e non in base all'esito. Ha altresì escluso la concessione dell'attenuante per provocazione per la macroscopica sproporzione fra il fatto ingiusto (segretezza dello stato civile della vittima) e il reato commesso. Conseguentemente è rimasta confermata la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione, il pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere; la Cassazione inoltre ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
Il tentativo si configura quando l'agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte; l'idoneità va valutata concretamente con prognosi postuma.
La fattispecie più grave cui il tentativo era riferito; la qualificazione come tentato omicidio è stata ritenuta corretta dalla Corte di merito.
art.577 c.p., comma 1 n.1 (aggravante per delitto contro il coniuge/convivente)
Il fatto è stato aggravato per esser stato commesso nei confronti del convivente; la Corte ha mantenuto tale aggravante in sede di giudizio.
art.582 c.p. (lesioni personali)
Richiamato dalla difesa per una riqualificazione in reato minore; la Corte ha ritenuto che i fatti e la condotta non fossero compatibili con una mera lesione, ma con il tentativo di eliminare la vittima.
art.62/2 c.p. (attenuante della provocazione)
La Corte territoriale ha escluso l'attenuante in considerazione della macroscopica sproporzione fra il fatto ingiusto della vittima e la reazione criminosa, idonea a escludere lo stato d'ira o il nesso causale.
art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso)
Norma impiegata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art.533 e art.546 c.p.p. (norme processuali citate dalla ricorrente)
Richiamate nella doglianza difensiva in relazione a vizi di valutazione probatoria e richiesta di riqualificazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente violazione di legge o vizio motivazionale idoneo a cassare.
art.173 disp. att. c.p.p. (limiti del ricorso)
Richiama i limiti di impugnazione esercitabili in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e dichiarato inammissibile.
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (requisitoria del P.M.)
Norma richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero che aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art.616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
In base a questa disposizione la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per configurare il tentato omicidio la valutazione non può fondarsi sul risultato finale (esito non mortale): conta l'idoneità e la direzione della condotta al momento del fatto, valutata con una prognosi postuma sulla base delle condizioni prevedibili dall'agente.
- Minacce preventive (es. messaggi in cui si annuncia l'intento di uccidere) e comportamenti ripetuti, l'uso di arma idonea e il numero/direzione delle ferite sono elementi forti per desumere l'animus necandi anche in assenza di ammissioni.
- Le consulenze medico-legali che sostengono la non letalità delle lesioni hanno rilievo ma non sono in genere decisive se la condotta era oggettivamente idonea a causare la morte; il giudice di merito può privilegiare la valutazione globale della condotta.
- L'attenuante della provocazione non si riconosce quando la reazione dell'agente è macroscopicamente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto, tanto da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra provocazione e reazione violenta.
- In cassazione la critica della valutazione del fatto è limitata: la rimessione della qualificazione giuridica fondata su un'attenta valutazione degli elementi di fatto difficilmente può prosperare se i giudici di merito hanno adeguatamente motivato.
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