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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un contribuente, esercente l'attività di revisore contabile e inserito nell'organizzazione di una società di revisione di cui era anche socio in misura molto ridotta, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2012-2015, sostenendo di non essere soggetto al tributo per mancanza di autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la domanda era stata accolta in primo grado e poi confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o solo apparente, perché non avrebbe spiegato il concreto ruolo del professionista nella società né il vantaggio organizzativo tratto dall'inserimento nella struttura; con un secondo motivo, la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, per avere escluso l'autonoma organizzazione e quindi il presupposto IRAP.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e correttamente aveva applicato i principi in tema di IRAP, verificando in concreto che l'attività del revisore si svolgeva nell'ambito dell'organizzazione societaria di terzi, senza autonoma organizzazione facente capo al singolo professionista. La Corte ha valorizzato anche la modesta partecipazione del contribuente nella società e la limitata entità delle spese sostenute, prive di costi per collaboratori. Condannata l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità. Non applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione della CTR era ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi dell'IRAP; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della disciplina.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    "esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per il lavoro autonomo l'imposta non si applica se manca tale autonoma organizzazione.

  • art. 1 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È richiamato per qualificare l'IRAP come imposta a carattere reale, non sul reddito ma sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

  • art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato congiuntamente all'art. 2 ai fini della doglianza dell'Agenzia; la Corte non vi ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione costituisce un presupposto impositivo imprescindibile per l'attività di lavoro autonomo: in sua assenza il tributo non è dovuto.
  • Il giudizio sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o apparente.
  • Non integra di regola autonoma organizzazione l'attività professionale svolta dal professionista all'interno dell'organizzazione di una società terza, di cui sia socio o dipendente, quando la struttura organizzativa sia riferibile alla società e non al singolo.
  • Per escludere l'IRAP in fattispecie miste o promiscue, il contribuente deve dimostrare la separatezza dei redditi e l'assenza di un'organizzazione autonoma riferibile alla propria attività.
  • La mera appartenenza a una compagine societaria o lo svolgimento dell'attività presso uno studio/struttura organizzata non basta, di per sé, a integrare il presupposto dell'IRAP; occorre verificare se vi siano beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale riferibili al professionista.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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