Cassazione Civile, Ordinanza n. 31788/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, soccombente davanti al Tribunale di Caltanissetta, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare una memoria per eventuale partecipazione all'udienza. In sede di legittimità il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per un vizio preliminare: la procura speciale rilasciata al difensore, apposta in calce al ricorso, indicava gli estremi del provvedimento impugnato e la data del mandato, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto. La Corte ha applicato l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 offerta dalle Sezioni Unite nel 2021, secondo cui, per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, è richiesta la specifica attestazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non conforme alla disciplina speciale la procura in calce al ricorso perché non attestava in modo esplicito che il mandato fosse stato conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre rilevato che non vi era statuizione sulle spese processuali, poiché l'Amministrazione intimata non aveva svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"
la procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie regolate dall'art. 35-bis deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità oltre all'autenticità della firma.
sono richiamati come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di datazione e certificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
la Corte richiama la precedente verifica di non contrasto costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni Unite.
art. 10 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già compiuto sulla norma speciale.
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già compiuto sulla norma speciale.
art. 111 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità già compiuto sulla norma speciale.
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione al parametro interposto del diritto dell'Unione e della CEDU nel precedente esame di costituzionalità.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato come parametro sovranazionale nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come parametro sovranazionale nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati come parametri convenzionali nel precedente giudizio di costituzionalità della disciplina speciale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale in calce o a margine deve recare in modo esplicito una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La certificazione del difensore non può limitarsi all'autenticità della sottoscrizione del conferente, ma deve comprendere anche l'attestazione della posteriorità del conferimento della procura rispetto alla comunicazione del decreto.
- La mancanza di tale specifica certificazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, trattandosi di requisito speciale e non di mera irregolarità formale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31711/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31712/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31713/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31716/2022 del 27/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →