Cassazione Penale, Ordinanza n. 22674/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che mancasse la prova della sua colpevolezza. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento, in regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche, meramente assertive e incentrate su questioni di fatto non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità era costituita da mere contestazioni di fatto, prive di specifica indicazione degli elementi posti a fondamento della censura e non confrontate con la motivazione di secondo grado, ritenuta logicamente corretta. Ha inoltre escluso la deducibilità in sede di legittimità della censura sul mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche, perché la Corte di merito aveva spiegato che il corrispondente motivo di appello non era specifico e il ricorso non aveva efficacemente replicato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura per violazione di legge e vizio di motivazione non può risolversi in doglianze generiche o meramente fattuali, né prescindere dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il motivo sia generico o non si confronti con la motivazione della sentenza di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge deve essere specifica, puntuale e realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili censure meramente assertive o riproduttive di una diversa lettura del fatto.
- La mancata specificità del motivo di appello sul punto delle attenuanti generiche può riflettersi nell'inammissibilità della censura in cassazione, quando il ricorso non offra una controdeduzione efficace rispetto alla motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito attraverso contestazioni generiche della ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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