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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un avvocato aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di intimazione per il pagamento di somme conseguenti a 27 cartelle esattoriali notificate tra il 2008 e il 2018, deducendo tra l'altro l'omessa notifica delle cartelle. Il giudice tributario aveva accolto solo in parte il ricorso e, per alcune cartelle, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo che riguardassero crediti non tributari, tra cui canoni acqua, contravvenzioni al codice della strada, imposta sostitutiva per contribuenti minimi e contributi alla Cassa Forense. Riassunto il giudizio davanti al Giudice di Pace, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione limitatamente alle cartelle relative alle sanzioni collegate all'omesso pagamento dell'imposta sostitutiva per contribuenti minimi, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice tributario. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi se tali cartelle, concernenti sanzioni per omesso pagamento dell'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, appartenessero alla giurisdizione tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione, in sede di regolamento d'ufficio di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario limitatamente all'impugnazione delle cartelle relative alle sanzioni per omesso pagamento dell'imposta sostitutiva per contribuenti minimi. Ha ritenuto che l'imposta sostitutiva abbia natura tributaria e che anche le sanzioni connesse seguano il medesimo regime, con conseguente devoluzione al giudice tributario delle controversie relative alla loro impugnazione. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati ... le relative sanzioni"; escluse solo le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento

    La Corte lo applica per affermare che le controversie su tributi e sulle sanzioni relative rientrano nella giurisdizione tributaria, salvo le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella.

  • art. 1, commi 96-117, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    L'imposta sostitutiva per contribuenti minimi è disciplinata da questa disposizione e viene qualificata come pacificamente tributaria.

  • art. 1, comma 114, secondo periodo, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    "Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e impostaregionale sulle attività produttive"

    La norma è letta come estensione alle sanzioni e al contenzioso del regime proprio delle imposte dirette, IVA e IRAP, con conseguente attrazione della lite nella giurisdizione tributaria.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando una pretesa riguarda un tributo che l'ordinamento qualifica come tale, anche le sanzioni accessorie all'omesso pagamento seguono la natura tributaria della prestazione principale e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre distinguere tra atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella, devoluti al giudice ordinario nei limiti previsti, e controversie sull'an e sul regime della pretesa tributaria o delle sanzioni, devolute al giudice tributario.
  • La disciplina speciale che, per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, rinvia alle norme delle imposte dirette e degli altri tributi ordinari conferma la competenza giurisdizionale del giudice tributario anche sulle sanzioni collegate al tributo principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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