Cassazione Penale, Sentenza n. 37851/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva disposto gli arresti domiciliari in relazione a contestazioni di frode carosello e partecipazione ad associazione (capo 3: violazioni art. 61-bis, 110 c.p. e art. 8 d.lgs. n. 74/2000; capo L: violazioni art. 416, commi 1 e 3 c.p., art. 4 l. n. 146/2006). Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) inammissibilità e mancata specificità dell'appello del Procuratore europeo; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova sull'identificazione a partire da utenze telefoniche intestate ad altri soggetti; 3) contestazione della qualificazione come amministratore di fatto di società filtro; 4) contestazione della sussistenza del reato associativo per il periodo luglio-dicembre 2021 (esiguità della durata e conoscenza di altri sodali); 5) assenza dei presupposti cautelari, in particolare della pericolosità concreta e attuale e della necessità della misura custodiale.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: 1) l'appello del PM è stato considerato sufficientemente specifico in quanto ha confutato le argomentazioni del GIP e ha motivato la richiesta cautelare; 2) l'identificazione è stata ritenuta adeguatamente motivata tramite intercettazioni telefoniche, riconoscimento della voce, coincidenze nelle conversazioni che collegano l'indagato ad altri soggetti rilevanti e scambio di informazioni che lo indicano come interlocutore e referente; 3) la qualifica di amministratore di fatto è stata ricavata da conversazioni che mostrano che terzi si rapportavano esclusivamente con Pisapia e lo consideravano il referente della società filtro, con attività gestionale significativa e continuativa; 4) la partecipazione all'associazione è stata ritenuta provata nonostante la breve durata o la mancata conoscenza di tutti i sodali, in presenza della consapevolezza e del coordinamento con gli altri promotori della frode; 5) le esigenze cautelari sono state individuate sulla base di elementi concreti: la continuazione o riorganizzazione delle condotte fraudolente anche dopo l'avvio delle indagini e la presenza di contatti e proposte che indicano la prosecuzione dell'attività illecita. Per tali ragioni il Tribunale del riesame ha valutato adeguata la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con non conviventi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 61-bis c.p. e art. 110 c.p.
Riferite nell'ambito dell'imputazione relativa alla frode carosello; la Corte le considera rilevanti per descrivere la gravità e la modalità della condotta fraudolenta contestata.
Norma del decreto legislativo in materia di reati tributari invocata per inquadrare la frode fiscale oggetto dell'indagine; applicata come previsione sanzionatoria per le condotte contestate.
Richiamato per configurare la fattispecie associativa; la Corte valuta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione anche per periodi relativamente brevi se esiste consapevolezza e coordinamento tra i partecipanti.
Richiamata in connessione all'inquadramento dell'associazione e agli effetti di legge connessi; utilizzata per qualificare la gravità dell'associazione rispetto ai reati commessi.
Norma processuale applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La specificità di un appello si valuta sulla base delle argomentazioni effettivamente contenute nel provvedimento impugnato: il PM deve motivare e confutare le ragioni del GIP, non limitarsi a reiterare richieste precedenti.
- L'identificazione di un indagato tramite intercettazioni telefoniche è valutata anche in relazione a riscontri indiretti: riconoscimento della voce, coincidenze nelle relazioni tra interlocutori e riferimenti che collegano nomi, ruoli e operazioni. L'uso di utenze intestate a terzi non esclude l'attribuzione se sussistono elementi corroboranti.
- La qualifica di amministratore di fatto di una società schermata può emergere dalla prova di una funzione gestionale continuativa, dall'essere il referente esclusivo per terzi e dal ruolo di ideatore o dominus del sistema fraudolento, senza necessità di elementi tipici di un inserimento organico formale.
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere può sussistere anche per periodi di breve durata e senza conoscenza di tutti i membri, purché sussista la consapevolezza di partecipare e il coordinamento con gli altri promotori della condotta illecita.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, mantenimento dei legami criminali) può fondarsi su comportamenti di riorganizzazione delle attività illecite dopo l'avvio delle indagini e su elementi che indicano la prosecuzione delle condotte; in tali casi misure interdittive possono risultare inefficaci rispetto a misure restrittive personalizzate e adeguatamente motivate.
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