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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07974/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controparte contrattuale)

La controversia

Dopo il fallimento di una società, il socio-amministratore aveva stipulato con un terzo un accordo scritto in base al quale quest'ultimo avrebbe finanziato un concordato fallimentare mediante l'apporto di euro 300.000, ottenendo in cambio, a parziale rimborso, la proprietà di uno degli immobili della società. Successivamente, a seguito di interlocuzioni col giudice delegato, la domanda di concordato era stata trasformata da concordato con garanzia a concordato con assuntore; all'esito dell'omologazione, il terzo aveva assunto il debito della società e ottenuto il trasferimento di tutti e tre gli immobili del compendio. Il socio-amministratore e la società hanno agito per responsabilità da violazione degli accordi e, quanto all'amministratrice, anche per violazione dei doveri ex art. 2392 c.c. Il Tribunale aveva condannato in solido la controparte contrattuale e l'amministratrice al pagamento di una somma equitativamente determinata. La Corte d'appello aveva confermato l'an debeatur ma ridotto il danno liquidato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 2730 e 2702 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito valore confessorio a una nota manoscritta e a una lettera del socio-amministratore, e avesse inoltre ritenuto provato un controcredito senza adeguato supporto documentale; con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 191 c.p.c., censurando l'utilizzo, ai fini della quantificazione del valore degli immobili, di una perizia di parte prodotta dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla natura confessoria degli scritti prodotti; ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell'onere della prova, poiché il giudice di merito aveva tratto la prova dal complesso degli atti valutati. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato manifestamente infondato, ribadendo che il giudice può fondare la decisione anche su una perizia stragiudiziale di parte, purché motivi adeguatamente la preferenza accordata a tale elaborato rispetto ad altre risultanze, come avvenuto nel caso concreto. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    richiamato come base della domanda di responsabilità dell'amministratrice per violazione dei doveri gestori

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti sull'onere della prova; la Corte esclude che il giudice d'appello lo abbia violato, avendo tratto la prova dal materiale documentale valorizzato

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in relazione alla presunta confessione contenuta negli scritti del socio-amministratore; la Corte ritiene corretta la qualificazione operata dal giudice di merito

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia probatoria dei documenti sottoscritti; la Corte non ravvisa violazione della norma

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'uso della prova documentale; la Corte esclude la violazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio processuale dedotto nei motivi

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato per contestare la valorizzazione della perizia di parte; la Corte ribadisce che il giudice può porre tale elaborato a base della decisione con adeguata motivazione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare manifestamente infondato il secondo motivo, in quanto contrario a principi giurisprudenziali consolidati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione di uno scritto come confessione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente comprensibile e non apparente.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione che valorizzi documenti e dichiarazioni della parte per accertare il credito o il controcredito; la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice abbia realmente invertito il regime probatorio.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il motivo miri in sostanza a contestare il convincimento del giudice di merito.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione anche su una perizia stragiudiziale di parte, purché dia conto in motivazione delle ragioni per cui la ritiene più attendibile di altre risultanze, anche se contestata dalla controparte.
  • In presenza di due elaborati tecnici contrapposti, è sufficiente una motivazione che indichi criteri di preferenza oggettivi, come la prossimità temporale ai fatti, l'esame dello stato dei beni e degli oneri incidenti sul valore.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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