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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03931/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un'ingiunzione di pagamento per contributi irrigui relativi all'annualità 2014, riferiti a un fondo in agro di Spinazzola. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale della Puglia ha riformato la decisione e ha accolto l'impugnazione del consorzio di bonifica, ritenendo non provata l'insussistenza del beneficio fondiario e valorizzando la consulenza tecnica prodotta dal consorzio. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza d'appello per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di discussione, nonostante nell'appello fosse stata chiesta la pubblica udienza; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che, durante il termine per la mediazione, l'ente impositore e l'agente della riscossione sarebbero privi del potere di porre in essere atti preordinati alla riscossione, e lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato tale eccezione, asseritamente riproposta con la nota di costituzione in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente era carente di interesse a dolersi della mancata trattazione orale, essendo stata la relativa istanza formulata dal consorzio, unico legittimato a contestare la decisione di procedere in forma scritta; inoltre, alla luce della disciplina emergenziale Covid-19, la trattazione scritta era compatibile con il sistema processuale applicabile e, nel caso concreto, non risultava che la parte che aveva chiesto la discussione avesse insistito validamente per la trattazione orale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione relativa alla sospensione dei poteri di riscossione nel periodo di mediazione non risultava ritualmente riproposta in appello: la mera "nota di mera costituzione per accesso al fascicolo" con riserva di integrare successivamente le difese non integra specifica riproposizione delle eccezioni ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, con conseguente formazione di giudicato interno; inoltre, il motivo era formulato in modo promiscuo, cum ulando violazione di legge e vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo alla nullità del procedimento di appello per la disciplina delle comunicazioni e del processo tributario telematico

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del giudizio di appello

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di avviso di trattazione e udienza

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nullità degli atti processuali e sulla sanatoria

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto al giusto processo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 17-bis, comma 8, d.lgs. 546/1992

    invocato dalla ricorrente per sostenere la carenza di potere dell'ente impositore e dell'agente della riscossione durante il termine di mediazione

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato per affermare che l'appello deve contenere una specifica impugnazione delle ragioni della decisione di primo grado

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    interpretato nel senso che la mancata specifica riproposizione delle questioni non accolte in primo grado determina decadenza e giudicato interno

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato come norma che impone la riproposizione specifica in appello delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite

  • art. 112 c.p.c.

    evocato quale espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della necessità di riproposizione specifica delle questioni

  • art. 27 d.l. n. 137/2020

    interpretato come disciplina emergenziale che consente, nei processi tributari, decisione da remoto o, in alternativa, trattazione scritta quando non sia possibile la discussione orale

  • d.l. n. 137/2020

    considerato come base normativa per la trattazione scritta o da remoto delle controversie tributarie durante l'emergenza Covid-19

  • decreto presidenziale n. 32/2020

    richiamato quale atto organizzativo applicato dalla CTR per la trattazione scritta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura sulla mancata trattazione in pubblica udienza richiede un concreto interesse della parte che assume di essere stata lesa; non può dolersene chi non sia titolare della relativa istanza o della posizione processuale incisa dalla scelta del rito.
  • La disciplina emergenziale Covid-19 ha consentito, nei giudizi tributari, la sostituzione dell'udienza con collegamento da remoto o, in difetto, con trattazione scritta: tale modalità è legittima quando la normativa speciale la prevede e non sia ritualmente insistita la discussione con istanza idonea.
  • Nel giudizio tributario d'appello, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico e univoco; il mero richiamo generico alle difese precedenti o una costituzione meramente esplorativa non sono sufficienti a evitare la decadenza.
  • La mancata specifica riproposizione in appello delle questioni respinte determina giudicato interno sul punto, in applicazione del principio di limitazione del devolutum e del principio della domanda.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione senza mantenere distinti i relativi profili censori.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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