Cassazione Penale, Sentenza n. 14407/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per furto continuato e pluriaggravato. L'avv. Antonino Salvo deduceva vizi di motivazione per il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, lamentando che la Corte territoriale non ha valorizzato la piena confessione resa dall'imputato. L'avv. Maria Claudia Conidi articolava due motivi: (1) inosservanza di legge per il diniego del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (richiamando l'art. 416-bis, comma 1, n. 3 c.p. e norme collegate) sostenendo che la diminuente debba applicarsi anche quando la collaborazione riguarda reati diversi dalla partecipazione all'associazione mafiosa; (2) vizi di motivazione sul medesimo punto relativo alla confessione come da ricorso dell'altro difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso dell'avv. Salvo risultava mancante di una pagina ma che l'atto è comunque valutabile nei limiti del contenuto depositato. Soprattutto, ha constatato che, a seguito dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022, il reato è divenuto procedibile a querela della persona offesa e dagli atti non risulta alcuna querela né proposta nei termini di legge (presenti solo denunce). Poiché mancava la querela e le persone offese non si sono costituite parte civile, i motivi non sono manifestamente infondati e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è sopravvenuta l'improcedibilità dei reati per difetto di querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere promossa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2
La modifica ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa; la Corte ha ritenuto che, in assenza della querela nei termini, l'azione penale diventi improcedibile.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (termine per la querela)
Indica il termine entro cui la querela doveva essere proposta; la mancata proposizione nel termine è rilevante per l'improcedibilità.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela e di annullare la sentenza senza rinvio.
art. 416-bis c.p., comma 1, n. 3 (attenuante della collaborazione)
Il ricorrente sosteneva che la diminuente debba applicarsi anche quando la collaborazione riguarda reati diversi dall'associazione mafiosa; la Corte di cassazione, tuttavia, non ha risolto la questione sostanziale perché ha disposto l'annullamento per improcedibilità procedurale.
art. 7 d.l. n. 152 del 1991; art. 16-quinquies l. n. 82 del 1991
Richiamate nella contestazione circa l'ambito di applicazione dell'attenuante per la collaborazione; la Corte non si è pronunciata definitivamente sulla lettura sostanziale prospettata dai difensori a motivo dell'annullamento per vizio procedurale.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 45183 del 11/10/2023, Lanzetti, Rv. 285503
Principio secondo cui la mancanza di pagine nel ricorso non comporta nullità automatica: l'atto va valorizzato nei limiti in cui i motivi risultano comprensibili (principio di conservazione).
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un reato procedibile a querela, l'assenza della querela nei termini previsti determina l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- Il difetto formale nel deposito del ricorso (es. pagine mancanti) non comporta automaticamente la nullità: il giudice di cassazione può esaminare il ricorso nei limiti del contenuto effettivamente depositato (principio di conservazione).
- Questioni sostanziali (es. riconoscimento di attenuanti come la collaborazione o la valutazione della confessione) possono rimanere incerte se sopraggiungono vizi processuali che determinano l'improcedibilità; è quindi fondamentale verificare preliminarmente la regolarità della titolarità dell'azione penale.
- Difensori e parti devono assicurarsi che le persone offese abbiano proposto la querela nei termini quando la normativa lo richiede; in sua assenza vanno valutate misure difensive dirette a far emergere tempestivamente il vizio procedurale.
- Quando si contestano questioni interpretative di norme speciali (p.es. attenuanti legate alla collaborazione con l'autorità), è utile prospettare alternativamente sia la ricostruzione sostantiva sia eventuali rimedi processuali per evitare che il merito venga condizionato da vizi procedurali.
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