Cassazione Civile, Ordinanza n. 17865/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La vicenda trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 55.000 irrogata a una società quotata o comunque vigilata per violazione degli artt. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e 5 del regolamento sulle operazioni con parti correlate n. 17221/2010, in relazione a presunte carenze informative connesse all'acquisto del capitale azionario di altra società e alla comunicazione suppletiva e al documento informativo pubblicati. La società ha proposto opposizione contro il provvedimento sanzionatorio, ma la corte d'appello l'ha rigettata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 195, comma 1, TUF e 2 della l. n. 689/1981, nonché dell'art. 14, commi 1 e 2, della medesima legge, sostenendo che la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità fosse tardiva e che la corte di merito avesse omesso di esaminare le doglianze sul momento in cui la violazione doveva ritenersi accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento ai fini della decorrenza del termine per la contestazione va individuato quando la contestazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, tenendo conto della complessità della materia e delle peculiarità del caso concreto; se non vi è contestazione immediata, l'accertamento coincide con il completamento dell'attività di verifica degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, non con la mera acquisizione materiale del fatto. La censura della società è stata qualificata come critica al giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale sulla tempestività della contestazione, giudizio che è rimesso al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Poiché la corte d'appello aveva motivato in modo ampio, valorizzando ulteriori attività istruttorie e acquisizioni di chiarimenti prima della contestazione, il ricorso è stato rigettato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
norma sostanziale violata secondo la contestazione Consob, relativa agli obblighi informativi in materia di operazioni con parti correlate
art. 5 del regolamento Consob n. 17221/2010
regola informativa sulle operazioni con parti correlate posta a base della sanzione
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
invocato per sostenere la tardività della contestazione sanzionatoria nei confronti del destinatario della sanzione amministrativa
art. 2 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato insieme alle norme sulla tempestività della contestazione delle sanzioni amministrative
art. 14, commi 1 e 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
disciplina la contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo e il termine decorrente dall'accertamento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro formale del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro per il vizio motivazionale evocato dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento rilevante per la decorrenza del termine di contestazione non coincide automaticamente con la mera acquisizione del fatto, ma con il completamento dell'attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
- La valutazione della tempestività della contestazione va compiuta tenendo conto della complessità della materia, delle peculiarità del caso concreto e dell'eventuale necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie; il giudizio sulla congruità del tempo impiegato appartiene al merito.
- La doglianza che contesti la tardività della contestazione, se volta a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione del tempo occorso per l'accertamento, è sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Se il giudice di merito ha motivato in modo adeguato sulla prosecuzione di attività istruttorie ulteriori rispetto alla semplice conoscenza del fatto, la contestazione può ritenersi tempestiva anche quando l'autorità abbia impiegato un intervallo temporale significativo prima della notifica degli estremi della violazione.
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